Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 luglio 1890 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

E' ammesso pure l'invio di oggetti con assegno, purche' raccomandati od assicurati, alle condizioni di cui negli articoli 65 e 67 della legge postale (testo unico), in data del 20 giugno Nel caso di smarrimento di oggetti semplicemente raccomandati sara' corrisposta, qualunque sia la dichiarazione di assegno, la sola indennita' di cui nell'art. 39 della legge predetta.

Testo in vigore dal 7 luglio 1890 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1890-06-12;6889~art3 · fonte del testo

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