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Le contravvenzioni alle leggi postali, punibili con semplici penalita' pecuniarie, possono essere transatte, prima che sia intervenuta sentenza definitiva, mediante oblazioni, accettate dal Ministero delle poste e dei telegrafi, per somme non inferiori al minimo delle penalita' stesse.
Testo in vigore dal 7 luglio 1890 al 16 dicembre 2009
