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[1]La penalita', di cui nel capoverso dell'articolo 74 della legge postale (testo unico) per la falsa od incompleta dichiarazione del contenuto di pacchi, e' applicata soltanto nei casi di dolo o di spedizione di oggetti che possano danneggiare i rimanenti pacchi.
[2]Nella penalita' stessa e' compresa quella per contravvenzioni alle leggi daziarie.
Testo in vigore dal 7 luglio 1890 al 16 dicembre 2009
