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[1]La tassa di spedizione dei pacchi postali, di peso non eccedente tre chilogrammi, e' elevata a 60 centesimi.

[2]La tassa di spedizione dei pacchi da tre a cinque chilogrammi, che il Governo ha facolta' di ammettere, e' mantenuta nella misura indicata nell'art. 75 della legge postale (testo unico).

[3]Nelle dette tasse e' compresa quella di recapito a domicilio, che sara' fatto a cura dell'Amministrazione postale.

[4]E' pure soppressa la tassa di rispedizione, di cui nell'articolo 70 della legge stessa.

[5]Le tasse di spedizione, di assicurazione e di assegno sono ridotte a meta' delle normali pei pacchi da essere distribuiti nel distretto dell'ufficio di impostazione.

[6]Rimane inalterata la tassa attuale pei recipienti vuoti di ritorno.

Testo in vigore dal 7 luglio 1890 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1890-06-12;6889~art22 · fonte del testo

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