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[1]E' data facolta' al Governo di autorizzare la cessione, per mezzo di girata, dei vaglia postali pagabili in uffici determinati.
[2]Gli e' data pure facolta' di mettere in vendita cartoline vaglia di somme fisse, non eccedenti L. 20, pagabili alle persone da essere designate dai rispettivi mittenti.
[3]Questi potranno anche scrivervi brevi comunicazioni allo indirizzo dei destinatari medesimi.
[4]Il valore delle cartoline-vaglia sara' aumentato delle seguenti tasse:
- a)per quelle di valore non eccedente lire 5, cent. 10;
- b)per quelle di valore da lire 5 a lire 10, cent, 15;
- c)per quelle di valore da lire 10 a lire 15, cent. 20;
- d)per quelle di valore da lire 15 a lire 20, cent. 25.
Testo in vigore dal 7 luglio 1890 al 16 dicembre 2009
