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[1]E' ammesso l'invio per posta di oggetti da recapitarsi per espresso, colle norme e nei limiti che saranno stabiliti dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.
[2]Tali oggetti sono sottoposti ad una sopratassa di centesimi 25, a carico dei mittenti.
Testo in vigore dal 7 luglio 1890 al 16 dicembre 2009
