Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 luglio 1890 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

I giornali, gli altri stampati ed i campioni di merci, francati come tali, che sieno invece passibili della tassa delle lettere, perche' contengano scritti non ammessi o per altre ragioni, non hanno corso, quando la rispettiva tassa sia per superare una lira, e debbono essere restituiti possibilmente ai mittenti, salvo sempre il disposto del precedente articolo 12.

Testo in vigore dal 7 luglio 1890 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1890-06-12;6889~art15 · fonte del testo

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