Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 luglio 1890 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
L'aggiunta nei giornali o periodici di qualsiasi scritto, tranne quelli di cui all'art. 32, lettera G (testo unico) della legge postale 20 giugno 1889, e' punita con ammenda da lire 5 a lire 50.
Testo in vigore dal 7 luglio 1890 al 16 dicembre 2009
