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[1]Le lettere non francate spedita da sott'ufficiali, caporali e soldati in servizio attivo alle rispettive famiglie sono sottoposte a carico dei destinatari ad una tassa, pari a quella che avrebbe dovuto essere pagata per la loro francatura.
[2]Ad uguale trattamento sono sottoposte le lettere indirizzate dagli Uffici governativi, designati per decreto reale, ad altri Uffici coi quali non abbiano diritto di corrispondere con esenzione di tassa, a corpi morali od a privati.
Testo in vigore dal 7 luglio 1890 al 16 dicembre 2009
