Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 luglio 1890 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Le lettere non francate spedita da sott'ufficiali, caporali e soldati in servizio attivo alle rispettive famiglie sono sottoposte a carico dei destinatari ad una tassa, pari a quella che avrebbe dovuto essere pagata per la loro francatura.

[2]Ad uguale trattamento sono sottoposte le lettere indirizzate dagli Uffici governativi, designati per decreto reale, ad altri Uffici coi quali non abbiano diritto di corrispondere con esenzione di tassa, a corpi morali od a privati.

Testo in vigore dal 7 luglio 1890 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1890-06-12;6889~art1 · fonte del testo

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