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La restituzione del dazio pagato sull'olio minerale impiegato dalle fabbriche nazionali per l'estrazione dei sali di chinina viene ridotta a lire 2.75 per ogni chilogramma di sali di chinina, di cinconina, di conchinina e di cinconidina esportati.
Testo in vigore dal 27 marzo 1907 al 16 dicembre 2009
