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[1]Sui contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge, con amministrazioni dello Stato, delle provincie, dei comuni, di istituti di pubblica beneficenza, per appalti nei quali siasi tenuto conto del dazio doganale sugli oli minerali, di resina e di catrame, sara' applicata ai prezzi d'appalto una diminuzione proporzionale al minor costo derivante dalla riduzione di dazio stabilita per questi oli dall'art 1° della presente legge.
[2]Siffatta diminuzione sara' determinata seguendo la procedura indicata negli articoli 4 e 5 dell'allegato B, alla legge 22 luglio 1894, n. 339.
[3]In nessun caso sara' ammessa altra azione o ricorso; ne' in via amministrativa, ne' in via giudiziaria.
Testo in vigore dal 27 marzo 1907 al 16 dicembre 2009
