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[1]Alla tara di 13 per cento stabilita dalla nota al num. della tariffa generale dei dazi doganali, approvata con legge del 14 luglio 1887, n. 4703, per le casse di legno con due recipienti di latta contenenti olio minerale, e' sostituita la tara di 12,50 per cento.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Monza, addi' 14 luglio 1891.
[5]UMBERTO.
[6]G. Colombo.
[7]Visto, Il Guardasigilli: L. Ferraris.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 28 giugno 1892, n. 303
1La L. 28 giugno 1892, n. 303 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' confermata, fino al 30 giugno 1893, la tara di 12.50 per cento stabilita dall'articolo 8 della legge del 14 luglio 1891, n. 391, per le casse di legno con due recipienti di latta contenenti olio minerale".
L. 30 giugno 1893, n. 337
2La L. 30 giugno 1893, n. 337, nel modificare l'articolo unico, comma 1 della L. 28 giugno 1892, n. 303, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' confermata fino al 30 giugno 1894 la tara di 12 50 per cento, di cui all'articolo unico della legge 28 giugno 1892 n. 303, per le casse di legno con due recipienti di latta contenenti olio minerale".
Testo in vigore dal 15 luglio 1893 al 11 dicembre 1894
