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Per le contravvenzioni previste dal precedente articolo sono applicabili le disposizioni degli articoli 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 e 134 del testo unico delle leggi doganali, approvato con regio decreto 8 settembre 1889, n. 6387 (serie 3ª).
Testo in vigore dal 21 luglio 1891 al 16 dicembre 2009
