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Chiunque intraprenda la rettificazione o la trasformazione degli olii minerali, di resina e di catrame, senza averne ottenuto il permesso dal Ministero delle finanze sara' punito con una multa fissa di lire 500 e con la multa proporzionale da due a dieci volte il dazio proprio de prodotto trovato nell'opificio di rettificazione o di trasformazione.
Testo in vigore dal 21 luglio 1891 al 16 dicembre 2009
