Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1885
Confronto con la versione in vigore dal 5 giugno 1885 al 16 dicembre 2009. 6342 parole tolte, 20 parole aggiunte in 213 capoversi.
tolto: Agli articoli della legge sulla leva marittima, in data del 18 agosto 1871, n. 427 (serie 2ª), portanti i numeri 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 21, 28, 31, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 47, 48, 49, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 102, 103, 104, 112, 115, 129, 130, 135, e 138 sono sostituiti i seguenti:
tolto: I. Sono esclusi dal servizio militare e non possono fare parte dell'armata;
tolto: 1. I condannati:
tolto: a) alla pena dei lavori forzati per applicazione del Codice penale comune;
tolto: b) alla pena dell'ergastolo ed a quella della casa, di forza per un tempo maggiore di 10 anni, per applicazione del Codice penale toscano.
tolto: 2. I condannati:
tolto: a) alla pena della reclusione o della relegazione come colpevoli dei reati definiti nel libro secondo del Codice penale comune:
tolto: Titolo I, capi 1 e 2;
tolto: Titolo III, capo 2, sezione 1ª, e capo 3, sezione 7ª;
tolto: Titolo IV;
tolto: Titolo VII, articoli 422, 424 e 425;
tolto: Titolo VIII, capo 1;
tolto: Titolo IX, capo 2, articoli 489 e 491;
tolto: Titolo X, capo 2;
tolto: b) alla pena della casa di forza per un tempo non maggiore di 10 anni; come colpevoli dei reati definiti nel libro secondo del Codice penale toscano:
tolto: Titolo I, capi 1 e 2;
tolto: Titolo III, capo 3 B, articoli 160 e 194;
tolto: Titolo V, capi 1, 2 e 4, articoli 261, 262, 263, e capo 5;
tolto: Titolo VI, capo 2, articoli 280 e 281, e capo 2, articolo 300;
tolto: Titolo VIII, sezione 1ª, capo 1, e sezione 2ª, capi 1 e 3.
tolto: I condannati dai tribunali esteri a pene corrispondenti e per gli stessi reati possono egualmente essere esclusi da far parte dell'armata, per decisione del Ministro della Marina.
tolto: I condannati in contumacia non sono compresi nella esclusione.
tolto: II. Sono soggetti alla leva marittima:
tolto: 1. I cittadini del Regno inscritti fra la gente di mare, i quali, per lo spazio di 12 mesi, dopo l'eta' di 15 anni compiuti, abbiano esercitato la navigazione o la pesca sia all'estero od in alto mare, sia costiera o nei porti, oppure il mestiere di barcaiuolo, o battellante dei porti, spiaggie o lagune, sotto qualsiasi denominazione;
tolto: Sono pero' esclusi dalla leva marittima i gondolieri di Venezia addetti al servizio dei privati od ai traghetti interni della citta', quando per altri motivi non debbano essere ascritti alle matricole della gente di mare;
tolto: 2. Gli inscritti marittimi che per lo spazio di 18 mesi, dopo l'eta' di 15 anni compiuti, abbiano esercitato il mestiere di carpentiere o di calafato, oppure che a 12 mesi di esercizio nelle suddette arti, eseguito dopo l'eta' anzidetta, aggiungano 3 mesi di navigazione;
tolto: 3. Gli operai addetti alle costruzioni navali in ferro, i quali soddisfacciano alle condizioni di esercizio stabilite nel precedente n. 2;
tolto: 4. I macchinisti, fuochisti, ed altri individui impiegati sotto qualsivoglia titolo per lo spazio di 18 mesi, dopo l'eta' di 15 anni compiuti, in servizio delle macchine a vapore dei bastimenti o dei galleggianti in mare.
tolto: III. Gli individui appartenenti alle categorie indicate dall'articolo 3, saranno tutti arruolati come marinai dell'ultima classe del Corpo Reale equipaggi.
tolto: Avvenuto l'arruolamento, essi verranno assegnati alle varie specialita' del Corpo a seconda dell'istruzione ed attitudine loro, e del bisogno del servizio della Regia Marina.
tolto: IV. Il termine per stabilire l'acquisto del periodo di navigazione o di esercizio nelle arti od industrie, come e' determinato nel precedente art. 3, e' fissato al decimo giorno dopo quello della pubblicazione dell'ordine per la leva terrestre, alla quale per ragione di eta' essi dovrebbero concorrere.
tolto: Quando la chiamata per la leva di terra avvenisse dopo quella per la leva di mare, codesto termine e' fissato al primo giorno dell'anno nel quale gli iscritti marittimi compiono il 21º di eta'.
tolto: V. Coloro che al tempo della chiamata per la leva di terra si trovassero in corso di navigazione saranno inscritti sulla lista della leva di mare, se esiste la presunzione che siasi dai medesimi compiuto il periodo di esercizio prescritto dall'art. 3.
tolto: Si avra' questa presunzione quando dal giorno dell'ultimo imbarco al primo dell'anno in cui compiono il 21º di eta' trascorra un tempo sufficiente perche' gli individui, dei quali si parla, possano aver compiuto l'esercizio predetto.
tolto: VI. Coloro che non trovandosi in navigazione al tempo della chiamata per la leva di terra, della classe alla quale appartengono, non abbiano compiuto il periodo di esercizio prescritto dal precedente art. 3, saranno inscritti sulle liste di leva marittima, sempreche' la meta' del tempo che corre tra questa chiamata e il primo giorno dell'anno in cui compiono il 21º di eta', aggiunto a quello di esercizio gia' fatto, costituisca il periodo suddetto.
tolto: VII. Il regolamento stabilira' le condizioni colle quali potra' accordarsi agli inscritti fra la gente di mare, che siano entrati nel 18° anno di eta', il permesso di navigare con bandiera estera o di espatriare senza far parte dell'equipaggio dei bastimenti nazionali.
tolto: VIII. Tutti i cittadini dello Stato che concorrono alla leva di mare, idonei alle armi, sono personalmente obbligati al servizio militare nell'armata, dal tempo della leva della rispettiva classe sino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 39º di loro eta'; salvo per gli ufficiali il disposto delle leggi che specialmente li riguardano.
tolto: IX. Gli inscritti sulle liste di leva marittima, dichiarati idonei al servizio militare, sono divisi in tre categorie:
tolto: La prima categoria e' composta degli uomini che debbono prestare servizio effettivo ed immediato.
tolto: Alla seconda categoria appartengono gli altri inscritti, idonei alle armi, che eccedono il contingente di 1ª categoria, i quali sono lasciati in congedo illimitato.
tolto: Coloro i quali, sebbene idonei alle armi, abbiano diritto, per condizioni di famiglia od altre causa cause determinate colla presente legge, alla esenzione si' dalla prima che dalla seconda categoria, formano la terza categoria.
tolto: I militari d'ogni ferma tanto di 1ª che di 2ª categoria, che abbiano compiuto il periodo di servizio sotto le armi o in congedo illimitato, e gli uomini ascritti alla 3ª categoria, saranno organizzati militarmente con legge speciale, per prestare in tempo di guerra servizi locali.
tolto: X. Il numero degli uomini di 1ª categoria, che debbono ciascun anno essere chiamati in servizio effettivo nell'armata, sara' determinato per legge. Con Regio decreto sara' fatta la ripartizione della predetta categoria tra i compartimenti marittimi del Regno, sulla media degli inscritti che nelle ultime cinque leve furono trovati idonei al servizio militare e furono quindi arruolati nella 1ª, nella 2ª e nella 3ª categoria.
tolto: Alla media del numero degli iscritti di cui sopra, sui quali deve cadere il riparto del contingente di 1ª categoria di ciascun compartimento marittimo; e' aggiunta la media del numero dei renitenti nelle ultime cinque leve del compartimento stesso, pero' nella proporzione percentuale degli inscritti trovati idonei ed arruolati.
tolto: XI. L'estrazione a sorte determina l'ordine numerico da seguirsi per la designazione degli inscritti alla 1ª od alla 2ª categoria;
tolto: XII. Gli studenti delle Universita' o degli Istituti assimilati, quelli degli Istituti e Scuole di nautica e coloro che comproveranno di seguire gli studi per il grado di capitano di lungo corso presso professori privati debitamente riconosciuti ed autorizzati, se per il numero estratto a sorte siano arruolati nella prima categoria, possono ottenere dal Ministro della Marina che, in tempo di pace, sia ritardata la loro chiamata sotto le armi sino al 26º anno di eta'.
tolto: Cessa per essi l'ottenuto beneficio compiuta che abbiano quest'eta', od anche prima, se abbiano terminati gli studi intrapresi, ovvero non li continuino eppero' sono obbligati ad imprendere il servizio militare cogli uomini di 1ª categoria della prima classe che sara' chiamata sotto le armi.
tolto: XIII. Contro le decisioni del Consiglio di leva e' ammesso il ricorso al Ministro della Marina, osservate le prescrizioni del regolamento.
tolto: Il Ministro, sentito il parere di una Commissione composta di un ufficiale ammiraglio, di due consiglieri di Stato, e di due ufficiali superiori dello Stato maggiore generale della Regia marina, potra' riformare le decisioni del Consiglio di leva riconosciute irregolari.
tolto: I ricorsi preaccennati non sospendono gli effetti delle decisioni dei Consigli di leva.
tolto: XIV. Gli inscritti, di mano in mano che son chiamati, estraggono personalmente il loro numero.
tolto: L'estrazione per gli assenti e' fatta dal padre dei medesimi, o dal sindaco, o da un membro del Consiglio di leva.
tolto: XV. Nel caso che, per errore, il numero delle schede rinchiuse nell'urna risulti minore di quello degli inscritti, i giovani eccedenti sono ammessi ad una estrazione suppletiva, la quale si eseguisce rimettendo nell'urna altrettante schede quante erano quelle della prima estrazione.
tolto: E per contro se il numero delle schede risulta eccedente, le rimanenti nell'urna si hanno per nulle.
tolto: Terminata l'estrazione, non puo' questa per qualunque motivo essere ripetuta, e ciascun inscritto riterra' il numero assegnatogli dalla sorte.
tolto: XVI. Entro dieci giorni, cominciando da quello per la prima seduta per l'esame stabilito dal precedente art. 23, gli inscritti che trovansi nel proprio compartimento marittimo devono presentarsi al Consiglio di leva per essere assegnati al servizio militare marittimo, per far valere i loro diritti ad esenzione dal servizio di 1ª e 2ª categoria o addurre i motivi per la riforma, come altresi' per esporre domande e reclami.
tolto: Il suddetto termine di giorni dieci e' portato a venti per tutti coloro che fossero nel Regno, ma fuori del proprio compartimento marittimo od a bordo di bastimenti ancorati nei porti o nelle rade dello Stato, ovvero in navigazione sulle coste del Regno.
tolto: XVII. Coloro che, trovandosi all'estero, per effetto del numero estratto fossero stati definitivamente assegnati alla 2ª categoria, non hanno l'obbligo della presentazione stabilita dal precedente articolo, e sono considerati, ad ogni effetto, siccome arruolati e posti in congedo illimitato.
tolto: Al loro rientrare nel Regno dovranno pero' presentarsi alla Capitaneria di porto del proprio compartimento marittimo, allo scopo di ricevere il foglio di congedo illimitato.
tolto: XVIII. Gli inscritti sono in facolta' di farsi rappresentare dinanzi al Consiglio di leva nel modo che sara' determinato dal regolamento, allo scopo di comprovare il diritto all'inscrizione nella 3ª categoria, o presentare fratelli in loro surrogazione.
tolto: Gli ufficiali di porto sono in obbligo di far pervenire al Consiglio di leva le domande degli inscritti del proprio circondario.
tolto: XIX. Il Consiglio di leva delibera sulle domande di riforma e di assegnazione alla 3ª categoria, ammette la surrogazione di fratello, e pronuncia la esclusione di coloro che si trovassero nei casi preveduti dall'art. 2 della presente legge.
tolto: Alla riforma deve precedere l'esame personale, che ha luogo per mezzo di medici-chirurghi chiamati come periti davanti al Consiglio di leva.
tolto: XX. I casi di esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria ed assegnazione alla 3ª sono giudicati sulla produzione di documenti autentici, che saranno specificati dal regolamento.
tolto: XXI. Nel caso in cui l'inscritto sia legittimamente impedito a giustificare il diritto di iscrizione alla 3ª categoria invocato, il Consiglio gli accorda dilazioni, estensibili sino al tempo delle operazioni completive, per provare il suo diritto.
tolto: XXII. Le decisioni dei Consigli di leva, in ordine alle riforme ed alle esenzioni dal servizio di 1ª e di 2ª categoria, diverranno irrevocabili, a meno che non fossero riformate dal Ministro, a tenore dell'art. 21.
tolto: L'irrevocabilita' comincia dal giorno in cui sono definitivamente chiuse le operazioni di leva, giusta il successivo art. 50.
tolto: Cessa pero' la irrevocabilita' delle decisioni predette, sempreche' venisse a risultare essersi le esenzioni o riforme ottenute con documenti falsi o infedeli, o per corruzione, o per il reato definito dall'art. 124.
tolto: XXIII. Il Consiglio di leva, sul principio delle sue operazioni, stabilisce approssimativamente il numero d'estrazione che segna il distacco della prima dalla seconda categoria per il rispettivo compartimento marittimo.
tolto: XXIV. Gli inscritti ed i surrogati di fratello appartenenti alla prima, alla seconda ed alla terza categoria, vengono arruolati dai capitani di porto.
tolto: I designati per la prima categoria sono avviati sotto le armi.
tolto: Gli inscritti che costituiscono la seconda e la terza categoria verranno muniti di congedo illimitato.
tolto: XXV. I Consigli di leva suppliscono gli inscritti della prima categoria che venissero riformati presso il Corpo o fossero rimandati per infermita' o per difetti fisici preesistenti all'epoca della loro presentazione al Corpo, facendovi passare altrettanti inscritti dalla seconda, finche' il contingente della prima categoria venga per intero somministrato dai rispettivi compartimenti marittimi.
tolto: Lo stesso metodo viene seguito dai predetti Consigli allorche', nel corso delle loro operazioni di leva, si venga a riconoscere che taluno fra gli assegnati preventivamente alla seconda categoria debba invece far parte della prima.
tolto: Sulla proposta dei presidenti dei Consigli di leva il Ministro provvede poi per il passaggio dalla prima alla seconda categoria degli inscritti o dei surrogati di fratelli, che risultino in eccedenza alla prima categoria.
tolto: XXVI. Sono computati in isconto della prima categoria gli inscritti della classe chiamata che si trovano arruolati come volontari, a meno che l'arruolamento sia stato contratto in base all'art. 89, ed abbiano diritto ad essere assegnati alla seconda od alla terza categoria.
tolto: XXVII. E'esente dal servizio di prima e di seconda categoria, ed e' assegnato alla terza l'inscritto che, nel giorno stabilito pel suo arruolamento, si trovi in una delle seguenti condizioni:
tolto: 1. Unico figlio di padre vivente;
tolto: 2. Figlio primogenito di padre che non abbia altro figlio maggiore di 12 anni, o di padre entrato nel settantesimo anno di eta';
tolto: 3. Unico figlio o figlio primogenito di madre tuttora vedova;
tolto: 4. Nipote unico o primogenito di avolo entrato nel settantesimo anno di eta', e che non ha figli maschi;
tolto: 5. Nipote unico o primogenito di avola tuttora vedova e che non ha figli maschi;
tolto: 6. Primogenito di orfani di padre e di madre, od unico fratello di orfane, di padre e di madre, nubili;
tolto: 7. Il maggior nato di orfani di padre e madre, se il primogenito suo fratello consanguineo si trovi in alcuna delle condizioni prevedute dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 62;
tolto: 8. L'ultimo nato di orfani di padre e madre, quando i fratelli e le sorelle maggiori si trovino in alcuna delle condizioni di cui al numero precedente;
tolto: 9. Inscritto in una stessa lista di leva con un fratello nato nello stesso anno, quando il fratello abbia estratto un numero minore e sia in condizione di poter prestare servizio militare, salvo che all'uno dei due competa l'esenzione per altro titolo.
tolto: XXVIII. Le esenzioni, di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo precedente, debbono essere richieste con atto autentico dai membri della famiglia, a favore dei quali e' accordata l'esenzione.
tolto: Le dette esenzioni saranno per altro accordate anche senza tali domande, quando da attestazioni delle rispettive Giunte municipali constasse la impossibilita' di produrle per causa di assenza, di malattia, di incapacita' od altro impedimento.
tolto: I diritti per l'assegnazione alla terza categoria, stabiliti col precedente e coi successivi articoli, che non fossero stati esposti dagli inscritti nel giorno del loro arruolamento, potranno essere validamente invocati e comprovati avanti i Consigli di leva, sino al tempo delle operazioni completive.
tolto: XXIX. E' parimente esente dal servizio di prima e seconda categoria, ed e' assegnato alla terza, l'inscritto che abbia un fratello consanguineo al servizio militare dello Stato, purche' questi:
tolto: 1. Non sia inscritto alla seconda categoria od alla terza;
tolto: 2. Non si trovi in servizio colla qualita' di volontario, nel caso previsto dall'art. 89 della presente legge e dallo art. 115 di quella pel reclutamento dell'esercito;
tolto: 3. Non sia arruolato nel Corpo Reale equipaggi per leve straordinarie in tempo di pace;
tolto: XXX. E' pure esente dal servizio di 1ª e 2ª categoria, od e' assegnato alla 3ª, l'inscritto che abbia un fratello consanguineo:
tolto: 1. In ritiro per ferite o per infermita' dipendenti dal servizio;
tolto: 2. Morto mentre era sotto le armi;
tolto: 3. Morto mentre era in congedo illimitato, nel solo caso che la morte sia avvenuta in conseguenza di ferite od infermita' dipendenti dal servizio;
tolto: 4. Morto mentre era in riforma per ferite ricevute o per infermita' dipendenti dal servizio.
tolto: XXXI. Le esenzioni stabilite coi due precedenti articoli XXIX e XXX possono essere applicate nella stessa famiglia ad altrettanti inscritti quanti sono i loro fratelli, che si trovano nei casi ivi indicati, sotto deduzione delle esenzioni accordate, benche' per altro titolo, a fratelli viventi, la cui classe di leva sia tuttora obbligata al servizio militare.
tolto: XXXII. Sono pero' temporariamente considerati come non esistenti in famiglia, per istabilire il diritto alla esenzione dal servizio di 1ª e 2ª categoria i dementi, i maniaci e gli assenti dichiarati tali per sentenza definitiva, a termine del Codice civile.
tolto: Cessando questi motivi prima che l'inscritto abbia compiuto il trentesimo anno di eta', egli cessera' di appartenere alla 3ª categoria, e dovra', se idoneo, essere inscritto nella 1ª o nella 2ª categoria, secondo il numero avuto in sorte nell'estrazione a cui prese parte.
tolto: XXXIII. Il militare di 2ª categoria, ovvero arruolato in via straordinaria od eventuale a tenore del titolo V della presente legge, non procaccia al fratello il diritto alla esenzione dal servizio di 1ª o di 2ª categoria; ma egli stesso, in tempo di pace, fa paesaggio alla 3ª tostoche' il fratello, arruolato nella 1ª o nella 2ª categoria, sia definitivamente riconosciuto idoneo al servizio militare, o al corpo, o nel modo stabilito dal regolamento.
tolto: In questo caso il passaggio alla 3ª categoria da lui ottenuto equivale all'assegnamento alla categoria stessa per l'applicazione dell'articolo XXIX.
tolto: XXXIV. Il militare arruolato in base alla presente legge ha diritto, in tempo di pace, a far passaggio alla 3ª categoria, quando, posteriormente al suo arruolamento, per modificazioni sopraggiunte nello stato di famiglia, anche a mente dell'art. 63, sia egli venuto a trovarsi in uno di quei casi pei quali, nel giorno del suo arruolamento, avrebbe avuto diritto all'assegnazione a quella categoria, purche' pero' non abbia procurato l'esenzione dal servizio di 1ª o di 2ª categoria ad un fratello vivente.
tolto: Il passaggio alla 3ª categoria deve essere richiesto con atto autentico dai membri della famiglia a favore dei quali e' accordato.
tolto: Il passaggio alla 3ª categoria ottenuto dal militare equivale all'assegnazione alla categoria stessa per l'applicazione dell'articolo XXIX.
tolto: Si riterra' come avvenuta dopo l'arruolamento la circostanza determinante il diritto che si verificasse tra il giorno fissato per l'arruolamento del militare dinanzi al Consiglio di leva e quello in cui e' stato effettivamente arruolato, quando per cause non ad esso imputabili non sia stato arruolato nel giorno stabilito per l'esame definitivo del suo compartimento, e venga poi arruolato durante le operazioni della leva stessa.
tolto: XXXV. L'esercizio del diritto derivante dagli articoli XXXIII e XXXIV e' sospeso pei militari in congedo illimitato quando la rispettiva classe sia chiamata sotto le armi, sia per esercitazioni, che per qualunque altra causa.
tolto: Sono esclusi dall'ottenere il passaggio alla 3ª categoria, di cui all'articolo XXXIV, i militari che risultino nelle circostanze definite dall'articolo XL della presente legge.
tolto: XXXVI. Qualora, dopo l'arruolamento, siano sopraggiunti avvenimenti che abbiano fatto cambiare essenzialmente la situazione di famiglia dell'individuo che si arruolo' volontario, egli puo' essere ammesso, per determinazione del Ministro della Marina, a conseguire il passaggio alla 3ª categoria, se la sua classe gia' concorse alla leva; altrimenti puo' essere prosciolto dal servizio, salvo a concorrere alla leva della sua classe.
tolto: XXXVII. E' fatta facolta' ad un fratello di sostituire l'altro nell'obbligo del servizio militare.
tolto: L'inscritto puo' farsi surrogare prima di essere arruolato, o posteriormente all'arruolamento, dal proprio fratello.
tolto: La facolta' di farsi surrogare posteriormente puo' essere sospesa dal Ministro della Marina per disposizione generale.
tolto: XXXVIII. Il surrogato di fratello deve:
tolto: 1. Essere cittadino dello Stato;
tolto: 2. Aver compiuto il diciottesimo anno di eta', e non avere ancora concorso alla leva;
tolto: 3. Provare di possedere almeno sei mesi di esercizio delle arti, industrie o professioni marittime dopo i quindici anni compiuti, e presentare l'atto autentico di nascita;
tolto: 4. Non essere ammogliato o vedovo con prole;
tolto: 5. Presentare l'attestazione di buona condotta;
tolto: 6. Non aver incorso in condanna a pena criminale o correzionale, pronunciata da Tribunali ordinari, per furto, per truffa, per abuso di confidenza, per attentato al buon costume, per associazione di malfattori o per vagabondaggio;
tolto: 7. Essere idoneo al servizio militare marittimo.
tolto: L'attestazione di buona condotta deve essere spedita dal sindaco del comune in cui il surrogato ha domicilio, ovvero da quelli dei vari comuni in cui abbia dimorato durante gli ultimi dodici mesi che hanno preceduto la surrogazione, e vidimare dal prefetto o dal sottoprefetto del circondario.
tolto: XXXIX. Il surrogante rappresenta il fratello surrogato nella leva della sua classe, tanto per i diritti, quanto per gli obblighi.
tolto: XL. Non sono ammessi a farsi surrogare:
tolto: 1. Gli inscritti ed i militari che incorsero nelle disposizioni penali, di cui al titolo VI della presente legge;
tolto: 2. I disertori, sebbene graziati;
tolto: 3. I militari non graduati ascritti per punizione ad un corpo disciplinare.
tolto: XLI. Fra due fratelli puo' aver luogo la surrogazione mediante scambio reciproco di categoria.
tolto: Il militare che per mezzo dello scambio assume la qualita' di surrogato di fratello, non deve aver oltrepassato il 26º anno di eta', e deve riunire le condizioni previste dall'articolo XXXVIII (numeri 5 e 6), nonche' subentrare nella ferma assunta dal surrogante.
tolto: Il disposto dell'articolo XXXVIII (ultimo capoverso) dell'articolo 71 (XL) e dell'articolo 73 (n. 3), e' pure applicabile a questo genere di surrogazioni.
tolto: XLII. I cittadini dello Stato possono essere ammessi a contrarre volontario arruolamento nel corpo Reale equipaggi, quando soddisfacciano alle seguenti condizioni:
tolto: 1. Abbiano compiuto il 18º anno di eta' e non oltrepassato il 26º quelli che non appartengono alla gente di mare, ed il 32º gli inscritti fra la gente di mare che posseggono i requisiti prescritti dall'art. 3 della presente legge, e quelli che chiedono di arruolarsi come musicanti;
tolto: 2. Non siano ammogliati ne' vedovi con prole;
tolto: 3. Abbiano attitudine fisica a percorrere la ferma in servizio effettivo;
tolto: 4. Non abbiano incorso in condanna a pena criminale o correzionale, pronunciata dai tribunali ordinari, per furto, per truffa, per abuso di confidenza, per attentato al buon costume, per associazione di malfattori, o per vagabondaggio;
tolto: 5. Producano l'attestazione di buona condotta di cui all'articolo (XXXVIII);
tolto: 8. Sappiano leggere e scrivere;
tolto: 7. Se appartengono, per ragione di eta', ad una classe gia' chiamata per la leva di terra o di mare, provino di aver adempiuti gli obblighi che la legge impone agli inscritti sulle liste di leva.
tolto: I giovani riformati alla leva di mare possono essere ammessi all'arruolamento volontario, purche' sia cessata la causa che diede luogo alla riforma.
tolto: Gli arruolamenti degli allievi per le scuole di marina sono sottoposti a condizioni speciali stabilite da appositi regolamenti.
tolto: XLIII. Il militare in congedo, dietro sua domanda, puo' essere riammesso sotto le armi col grado che aveva, purche':
tolto: 1. Non oltrepassi il 35º anno di eta';
tolto: 2. Non sia trascorso piu' di un anno da che lascio' il servizio sotto le armi;
tolto: 3. Si obblighi a contrarre una nuova ferma di anni quattro.
tolto: Il tempo che non passo' sotto le armi e' dedotto dalla sua anzianita'.
tolto: Il graduato non potra' essere riammesso col grado primitivo, se, mentre non era sotto le armi, ebbe luogo una guerra.
tolto: XLIV. Gli stranieri non possono contrarre arruolamento volontario senza l'autorizzazione del Re.
tolto: XLV. Gli arruolamenti volontari sono ammessi dal Consiglio d'amministrazione del Corpo reale equipaggi, e sono subordinati alle diverse disposizioni regolamentari relative alle varie specialita' di cui si compone il Corpo.
tolto: La facolta' di ammettere volontari e' regolata dal Ministro della Marina.
tolto: XLVI. In tempo di guerra gli arruolamenti volontari possono essere contratti per la durata della medesima, con facolta' al Ministro della Marina di ammettervi pure quegli individui che avessero oltrepassato il limite di eta' fissato dal precedente articolo (XLII).
tolto: XLVII. E' ammesso, per soddisfare agli obblighi del servizio militare marittimo, uno speciale arruolamento per la ferma temporanea, coll'obbligo di un solo anno di permanenza, sotto le armi.
tolto: Coloro che vogliono contrarre tale arruolamento debbono essere inscritti marittimi, possedendo almeno sei mesi di navigazione dopo i 15 anni compiuti; debbono aver compiuto il 17º anno di eta', soddisfare alle condizioni espresse ai numeri 3, 4, e 5 dell'articolo (XLII); comprovare di attendere da un anno almeno agli studi nautici od a quelli di costruzione navale o di macchine marine a vapore; prestare un esame nel modo che sara' stabilito con regolamento dal Ministro della Marina; sborsare infine la somma che sara' ogni anno fissata con decreto reale, la quale non potra' eccedere le lire 2500.
tolto: XLVIII. I giovani che contraggono l'arruolamento, di cui nel precedente articolo, sono' ascritti alla 1ª categoria. Essi verranno computati nel contingente di leva della propria classe, ma la loro ferma decorre dal 1° gennaio successivo alla data della loro ammissione sotto le armi.
tolto: XLIX. Pei volontari di un anno che seguono i corsi degl'Istituti di nautica o di costruzione navale o di macchine a vapore marine, la chiamata sotto le armi per compiere l'anno di servizio, potra' essere ritardata fino al 26º anno di eta'.
tolto: Questa dilazione potra' essere accordata e continuera' ad avere effetto soltanto in tempo di pace.
tolto: L. Il volontario di un anno e' mandato in congedo illimitato al termine dell'anno di servizio.
tolto: Qualora pero' in detto tempo non abbia dato prova di aver raggiunto il grado necessario di istruzione militare marittima; potra' essere obbligato a prolungare il servizio sino ad altri sei mesi.
tolto: LI. La ferma di servizio e' di due specie: l'una permanente, l'altra temporanea.
tolto: La ferma permanente e' di 8 anni e decorre dal giorno dell'arruolamento, salvo il caso di individui provenienti dall'Accademia navale e dalle scuole di marina, dei quali tratta l'articolo seguente.
tolto: La ferma temporanea e' di anni 12, e decorre dal 1º gennaio dell'anno nel quale gli uomini sono arruolati.
tolto: La ferma permanente si percorre tutta sotto le armi; la temporanea in parte sotto le armi, in parte in congedo illimitato.
tolto: LII. Contraggono la ferma permanente i fuochisti volontari ed i musicanti; i volontari delle altre specialita' contraggono la ferma stabilita per la specialita' a cui vengono ascritti.
tolto: I militari, nell'atto in cui sono promossi sottufficiali, accettando la promozione, debbono far passaggio alla ferma permanente, qualora gia' non l'avessero contratta.
tolto: Contraggono pure la ferma permanente tutti coloro che provengono dall'Accademia navale, o che sono ammessi nelle altre scuole di marina: la ferma di questi individui decorre dal giorno della loro uscita dall'Istituto, se hanno compiuta l'eta' di 17 anni, o da quando la compiano dopo usciti dall'Istituto.
tolto: Tutti gli uomini di 1ª categoria contraggono la ferma temporanea: gli uomini di 2ª categoria restano vincolati al servizio nel Corpo reale equipaggi per 12 anni con la decorrenza indicata nel 2º capoverso dell'articolo (LI).
tolto: LIII. In tempo di pace gli uomini di 1ª categoria ascritti alla ferma temporanea passano quattro anni sotto le armi, e gli anni rimanenti in congedo illimitato, salva l'eccezione pei volontari di un anno, di cui all'articolo (XLVII) della presente legge.
tolto: Gli uomini di 2ª categoria, normalmente, in tempo di pace rimangono in congedo illimitato.
tolto: LIV. E' in facolta' del Ministro della Marina di ammettere a percorrere la ferma permanente quei militari arruolati per la ferma temporanea od inscritti alla 2ª categoria che ne facessero domanda; come anche di concedere che rimangano sotto le armi per un tempo indeterminato ed anche fino al compimento della ferma temporanea quei militari che sieno attendenti di ufficiali e che spontaneamente rinuncino ad andare in congedo illimitato.
tolto: LV. Non e' computato nella ferma il tempo percorso dai militari in istato di diserzione, o scontando la pena inflitta dai tribunali militari o da magistrati ordinari, ne' quello passato in aspettazione di giudizio se questo fu seguito da condanna, ne' il tempo scorso a titolo di punizione in un corpo disciplinare.
tolto: Nei casi di interruzione di servizio di cui sopra, i militari con ferma permanente dovranno prestare, sotto le armi, tanto tempo di servizio quanto occorre per completare la ferma intrapresa, e i militari con ferma temporanea saranno trasferiti di classe di leva, computando come un anno intero le frazioni di anno superiori a cinque mesi.
tolto: LVI. I militari di 1ª e 2ª categoria dell'armata in congedo illimitato possono essere chiamati, per decreto Reale, sotto le armi, in totalita', ovvero per classi, o per contingenti di classe come pure per semplici specialita' di piu' classi, senza riguardo all'ordine progressivo delle varie classi, tanto per rassegna, quanto per l'istruzione loro, o per eventualita', quando il Governo lo giudichi opportuno.
tolto: Sono dispensati dalle chiamate, di cui sopra, i militari di 1ª e 2ª categoria che trovansi in attivita' di servizio nelle guardie di finanza, nelle guardie di pubblica sicurezza o nelle guardie carcerarie.
tolto: LVII. Il militare cui spetta il congedo illimitato o quello assoluto, e si trova a scontare una punizione disciplinare inflittagli, non ha diritto a quel congedo se non dopo ultimata la punizione.
tolto: LVIII. Il diritto di essere inviato in congedo illimitato, di transitare alla 3ª categoria e di ottenere il congedo assoluto, e' sospeso in tempo di guerra o quando si ordinasse la chiamata, sotto le armi delle classi in congedo illimitato.
tolto: LIX. Terminata la ferma sotto le armi, tutti i militari possono essere ammessi, se ne fanno domanda, alla rafferma, purche' idonei e di buona condotta.
tolto: La rafferma e' della durata di due o quattro anni; la prima senza premio, ed e' rinnovabile; la seconda con premio, ed e' regolata dal seguente articolo. L'una e l'altra sono concesse dal Ministero.
tolto: LX. Alla rafferma con premio possono aspirare, purche' abbiano le condizioni di idoneita' fisica, di buona condotta e d'istruzione determinata dal regolamento per l'esecuzione della presente legge:
tolto: 1. I sottufficiali che abbiano compiuta la ferma permanente e non oltrepassata l'eta' di 45 anni;
tolto: 2. Gli altri graduati ed i comuni dopo compiuta la ferma permanente, purche' non abbiano oltrepassato l'eta' di 35 anni;
tolto: 3. I sottocapi fuochisti, fuochisti, i cannonieri e torpedinieri di 1ª classe al termine del loro servizio obbligatorio sotto le armi.
tolto: Perdurando nelle condizioni suddette, i sottufficiali raffermati con premio possono essere ammessi ad altre due successive rafferme con premio, gli altri graduati ad una seconda.
tolto: LXI. Il premio di ciascuna delle rafferme di cui all'articolo precedente e' di lire 150 annue. La decorrenza di questo soprassoldo e quella del servizio della rafferma con premio cominciano dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello in cui le rafferme furono concesse.
tolto: Pero' e' fatta facolta' al Ministro della Marina di anticipare il godimento del premio della prima rafferma dopo la ferma ordinaria di quattro anni ai fuochisti, ai cannonieri e torpedinieri di prima classe ed ai graduati delle altre specialita', i quali si obblighino, fin dal momento in cui hanno diritto al congedo, alla rafferma stessa di quattro anni decorrendi dal 1º gennaio successivo a quello in cui compiono loro rispettivi obblighi sotto le armi.
tolto: All'atto della prima rafferma il sottufficiale avra' diritto ad un assegno di lire 100, che sara' inscritto a favore della sua massa individuale.
tolto: LXII. Compiuta una o piu' rafferme con premio, i militari raffermati possono ottenere di continuare in servizio sotto le armi mediante successive rafferme di due anni senza premio.
tolto: LXIII. I sottufficiali raffermati con premio in base alla presente legge, andando in congedo dopo dodici anni di effettivo servizio, hanno diritto ad una gratificazione di lire 2000. Se continuano a rimanere sotto le armi, possono ottenere lo stesso benefizio, previa pero' autorizzazione del Ministero.
tolto: Ove siano promossi ufficiali in un corpo militare della Regia Marina, dopo piu' di otto anni di servizio, hanno diritto ad una gratificazione di lire 500, aumentata di tante quote di lire 200 quanti sono gli anni di servizio in piu' degli otto, sino a ricevere lire 2000 al massimo.
tolto: Divenendo inutili al militare servizio senza avere diritto a pensione, ricevono a titolo di gratificazione tante quote di lire 300 quanti sono gli anni di rafferma compiuti.
tolto: LXIV. La somma occorrente per i premi di rafferma, per gli assegni alla massa individuale e per le gratificazioni indicate nell'articolo precedente, sara' annualmente inscritta nel bilancio della Marina al pari di ogni altra competenza del corpo Reale equipaggi. Per contro, le somme sborsate dai volontari di un anno, di cui all'articolo (XLVII), saranno versate all'erario.
tolto: LXV. I premi di rafferma e le gratificazioni di cui sopra non possono ne' cedersi, ne' sequestrarsi, eccetto il caso di debito verso lo Stato dipendente dall'esercizio delle funzioni militari o di alimenti dovuti a termine di legge.
tolto: LXVI. Perdono il diritto ai premi di rafferma ed alla gratificazione i militari retrocessi, trasferiti alle compagnie di disciplina, disertori, ammogliati senza autorizzazione od incorsi in condanne a pene criminali inflitte dai Tribunali ordinari, od in qualunque condanna dai Tribunali militari.
tolto: In caso di sospensione di grado o di classe, perdono le quote dei premi di rafferma corrispondenti alla durata della sospensione.
tolto: La retrocessione del sottufficiale non puo' essere pronunziata che dal Ministro, sentito il parere di un Consiglio di disciplina e dai comandanti delle navi nei casi previsti dai regolamenti.
tolto: LXVII. I raffermati con premio, che perdono il diritto ai benefizi sovraindicati, rimangono prosciolti dall'assunto obbligo di maggior servizio senza pregiudizio pero' delle penalita' in cui fossero incorsi.
tolto: LXVIII. Il Ministro della Marina puo', per gravi motivi, concedere al raffermato con premio la rescissione della rafferma con perdita dei benefizi inerenti alla rafferma stessa.
tolto: LXIX. Gli individui arruolati per causa di leva straordinaria non contraggono ferma di servizio, ma rimangono sotto le armi fin che dura il bisogno. Cessato questo, se una intera classe, arruolata per leva straordinaria, dovesse rimanere al servizio, avra' luogo la suddivisione della medesima nelle due categorie, come e' stabilito dal titolo II della presente legge.
tolto: Le operazioni di leva sono fatte dai rispettivi Consigli, considerando gli inscritti come se fossero nel caso previsto dal capoverso dell'articolo (XIV).
tolto: LXX. I comandanti delle Regie navi che, trovandosi all'estero, fossero nella assoluta necessita' di provvedere alla deficienza di marinai nel loro equipaggio, allo scopo di non compromettere la missione loro affidata, potranno in tempo di guerra levare marinai dai bastimenti mercantili nazionali che fossero ancorati nei porti esteri, fino alla concorrenza del quarto dell'equipaggio dei medesimi.
tolto: Tale facolta', accordata ai comandanti delle Regie navi, comincia soltanto allorche' il numero degli individui appartenenti al Corpo Reale equipaggi imbarcatovi a tenore delle rispettive tabelle di armamento, trovasi ridotto del quarto sul totale assegnato al bastimento medesimo fra le varie specialita' del Corpo predetto.
tolto: Nei porti nei quali risiede un ufficiale consolare dello Stato, l'ordine di levare marinai mercantili nazionali, a seconda di quanto e' stabilito dal presente articolo, dovra' esser dato da lui sulla richiesta dei comandanti suddetti.
tolto: LXXI. I renitenti arrestati sono puniti col carcere da uno a due anni. Quelli che si presentano spontanei, prima della scadenza di un anno dal giorno della loro renitenza, incorrono nella pena del carcere da due a sei mesi, e da sei ad un anno se la loro presentazione spontanea avviene dopo trascorso l'anzidetto limite di tempo.
tolto: I renitenti arrestati, giudicati inabili al servizio militare, sono puniti col carcere da un mese ad un anno. Sono puniti col carcere da uno a sei mesi se presentati spontaneamente dopo un anno dalla dichiarazione di renitenza; e col carcere estensibile a tre mesi se presentati spontaneamente infra l'anno.
tolto: Le pene in questo articolo stabilite sono portate al doppio in tempo di guerra.
tolto: LXXII. I renitenti assolti e quelli che scontarono la pena cui furono condannati sono esaminati dal Consiglio di leva, e qualora siano riconosciuti idonei al servizio militare, sono arruolati ed assegnati alla categoria che per la sorte del numero sarebbe ad essi spettata al tempo della leva, e, se alla lª categoria, sono avviati subito sotto le armi.
tolto: Qualora al tempo della propria leva avessero avuto diritto alla esenzione del servizio di 1ª o di 2ª categoria, possono anche ottenere di essere assegnati alla 3ª categoria purche' pero' non vi si opponga il fatto di altre esenzioni godute da fratelli durante la loro renitenza.
tolto: I renitenti condannati non godono il beneficio di essere assegnati alla 3ª categoria, se non si trovano piu' nelle condizioni che esistevano all'epoca della loro leva.
tolto: Qualora siano riconosciuti inabili al servizio militare saranno riformati.
tolto: LXXIII. Qualunque ufficiale pubblico, agente od impiegato del Governo, che sotto qualsiasi pretesto abbia autorizzato od ammesso esenzioni dal servizio di lª o di 2ª categoria, riforme, esclusioni, surrogazioni di fratello e rafferme con premio, in opposizione al disposto della presente legge, ovvero abbia data arbitraria estensione, sia alla durata del servizio, sia alle regole e condizioni della chiamata alle leve marittime o degli arruolamenti volontari, e' punito come reo di abuso di autorita' con le pene portate dal Codice penale, senza pregiudizio delle pene maggiori che sono prescritte dallo stesso Codice nel caso di circostanze che aggravino la colpa.
tolto: LXXIV. I militari del Corpo Reale equipaggi, gia' assoldati anziani o volontari, o surrogati ordinari, secondo le disposizioni dell'antica legge 28 luglio 1861, sono autorizzati a ritirare dalla Cassa Depositi e Prestiti i rispettivi crediti di cui agli articoli 73, 74, 90 e 91 di detta legge.
tolto: LXXV. I graduati, i fuochisti, cannonieri e torpedinieri presentemente sotto le armi, che non abbiano ottenuto assoldamenti con premio in base alle abrogate leggi di leva marittima, e si trovino nelle condizioni di cui all'articolo XL sono ammessi al 1º gennaio venturo al godimento del primo assegno di lire 150 annue sino al termine della ferma in corso; e successivamente alle rafferme con premio entro i limiti e secondo le condizioni stabilite dalla presente legge.
tolto: LXXVI. Gli assoldati anziani in base alla legge del 28 luglio 1861 ed i riassoldati con premio in base alla legge 18 agosto 1871 sono considerati, i primi come se avessero gia' conseguito due delle rafferme con premio contemplate dalla presente legge per ciascun assoldamento ottenuto, i secondi come se avessero contratto una rafferma con premio per ogni riassoldamento con premio.
tolto: LXXVII. Ai militari che alla promulgazione della presente legge si troveranno ascritti al Corpo reale-equipaggi, sotto le armi od in congedo illimitato, e' applicabile il disposto dell'articolo VIII e dell'ultimo capoverso dell'articolo IX.
tolto: LXXVIII. I militari del Corpo suddetto che alla promulgazione della presente legge si troveremo gia' nei casi previsti dalla legge di leva marittima del 18 agosto 1871, potranno far valere il loro diritto al congedo assoluto, purche' ne facciano regolare domanda entro sei mesi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1885-05-21;3122~art1 · fonte del testo
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