Art. 17 — null
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[2]Se la sezione riconosce che il punto di diritto sottoposto alla sua decisione ha dato luogo a precedenti decisioni tra loro difformi della stessa sezione, potra' rinviare con ordinanza la discussione della controversia ad altra seduta plenaria col concorso di nove votanti.
[3]La decisione e' definitiva.
Testo in vigore dal 1 aprile 1889 al 16 dicembre 2009
