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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]All'art. 4 del testo unico di legge sulla amministrazione e la contabilita' generale dello Stato del 17 febbraio 1884, n. 2016, e' sostituito l'articolo seguente:
[7]Si possono stipulare contratti a partiti privati senza la forma di incanti:
[8]1° per l'acquisto di cose la cui produzione e' garantita da privativa industriale, o per la cui natura non e' possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;
[9]2° per le forniture d'ogni genere, per i trasporti e pei lavori, quando una evidente urgenza prodotta da circostanze imprevedute non permetta l'indugio degli incanti e per le provviste delle fortezze e delle regie navi, quando sieno urgentemente richieste dalla sicurezza dello Stato;
[10]3° per la provvista dei grani destinati alle sussistenze militari, quando il Ministero giudichi che tali provviste non riuscirebbero convenienti per mezzo di pubblico incanto, o non convenga farle ad economia nel modo stabilito dallo articolo 16;
[11]4° per le provviste di materie e derrate che, per la natura loro e per l'uso speciale a cui sono destinate, debbono essere acquistate nel luogo della produzione o fornite direttamente dai produttori;
[12]5° pei prodotti d'arte, macchine, strumenti e lavori di precisione, l'esecuzione dei quali deve commettersi ad artisti speciali;
[13]6° per l'affitto di locali ad uso di abitazione e loro dipendenze, quando per ragioni speciali non sia conveniente sperimentare l'incanto;
[14]7° quando l'asta sia andata deserta, o non siansi raggiunte offerte al limite fissato dal Governo; nel qual caso pero', nel contratto a trattativa privata, non si potranno variare, se non a tutto vantaggio dello Stato, le condizioni ed il limite di prezzo che erano stabiliti nello incanto.
[15]L'acquisto dei tabacchi esteri potra' essere fatto dall'Amministrazione direttamente nei luoghi di produzione e nei principali mercati stranieri col mezzo di funzionari a cio' delegati dal Ministro di finanza, volta per volta che occorra procedere agli acquisti, intendendosi non applicabile a questi speciali acquisti il disposto degli articoli 9 e 12.
[16]Al conto consuntivo d'ogni anno saranno allegati: il decreto di nomina dei delegati, i contratti stipulati colla indicazione delle quantita' di tabacchi acquistate e dei prezzi fatti.
[17]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[18]Data a Roma, addi' 14 luglio 1887.
[19]UMBERTO.
[20]A. Magliani.
[21]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Testo in vigore dal 18 luglio 1887 al 16 dicembre 2009
