Articolo abrogato.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Abrogato dal 16 dicembre 2009
2 versioni dal 1879
Confronto con la versione in vigore dal 16 aprile 1879 al 16 dicembre 2009. 8732 parole tolte in 358 capoversi.
tolto: Agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8, 19, 23, 24, 27, 28, 29, 33, 35, 38, 42, 43, 44, 46, 52, 53, 55, 56, 57, 65, 66, 71, 73, 78, 84, 87, 88, 90, 91, 92, 97, 98, 118, 123, 135, 136, 138, 140, 145, 148 e 149 della legge 25 luglio 1875, n. 2786, (Serie 2ª) sul riordinamento del notariato, ed agli articoli 1, 4, 6, 12, 13, 26, 29, 30 e 33 della tariffa annessa alla medesima, sono sostituiti ed aggiunti i seguenti:
tolto: Art. 2.
tolto: L'ufficio di notaro e' incompatibile con qualunque impiego stipendiato o retribuito dallo Stato, dalle provincie o dai comuni aventi una popolazione agglomerata superiore ai 5000 abitanti, colla professione di avvocato e di procuratore, colla professione di commerciante, di mediatore, agente cambio o sensale, di ricevitore del lotto, di esattore dei tributi e loro mandatari o incaricati della gestione, e con la qualita' di ministro di qualunque culto.
tolto: Sono eccettuati da questa disposizione gl'impieghi d'archivio, quelli puramente letterari o scientifici, dipendenti da Accademie, Biblioteche, Musei od altri Istituti di scienze, lettere ed arti; gli impieghi ed uffici dipendenti da istituti od opere di beneficenza, o relativi a pubblico insegnamento, e quelli di subeconomo dei benefizi vacanti e l'esercizio abituale del patrocinio legale presso gli uffici di Pretura.
tolto: Art. 3.
tolto: In ogni distretto dove ha sede il Tribunale civile e correzionale, vi e' un Collegio di notari, un Consiglio notarile ed un Archivio.
tolto: Nei distretti che hanno meno di quindici notari, il Collegio, il Consiglio e l'Archivio sono, per decreto Reale, riuniti al distretto del capoluogo della provincia dove ha sede il Tribunale civile e correzionale, o ad altro distretto piu' vicino della stessa provincia.
tolto: Nei distretti che hanno quindici o piu' notari, e dove puo' prevedersi l'insufficienza dei proventi dell'Archivio a sostenere le spese relative, puo' il Ministero invitare i comuni componenti il distretto a dichiarare se ne assumano la spesa per mettere il Governo in grado di conservarlo.
tolto: Tuttavia, dove le circostanze lo consigliano, con decreti Reali, previo il parere della Corte di appello, puo' essere ordinata la riunione di uno o piu' Collegi, Consigli ed Archivi a quelli del capoluogo della provincia, o di altro vicino distretto. Gli Archivi provinciali possono avere Archivi sussidiari in altre citta' del distretto.
tolto: Nel caso di riunione di uno o piu' distretti, i distretti riuniti saranno considerati come unico distretto anche per gli effetti dello articolo 26, e le attribuzioni date dalla legge al Tribunale in materia notatile saranno esercitate da quello della sede dell'Archivio.
tolto: Sara' inoltre istituito un Archivio nei capoluoghi di mandamento, non esclusi quelli nei quali ha sede l'Archivio del distretto, qualora si verifichino le condizioni indicate nell'art. 101.
tolto: Art. 4.
tolto: Un decreto Reale da pubblicarsi con la presente legge determinera', uditi i Consigli provinciali e i Consigli notarili, il numero e la residenza dei notari per ciascun distretto.
tolto: La tabella che determina il numero e la residenza dei notari potra', uditi i Consigli provinciali e i Consigli notarili, essere rivista e modificata ogni 10 anni, ed anche entro un termine piu' breve, in seguito a domanda dei comuni in vario senso interessati, quando ne sia dimostrata la necessita'.
tolto: Art. 5.
tolto: Per essere nominato notaio e' necessario:
tolto: 1. Essere cittadino del Regno ed aver compiuto la eta' di 24 anni.
tolto: Chi ha compiuto gli anni 21 puo' essere nominato notaro quando non vi siano altri concorrenti che abbiano l'eta' di 24 anni, e vi sia il parere del Consiglio notarile e della Corte d'appello;
tolto: 2. Presentare i certificati di moralita';
tolto: 3. Avere compiuto, nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti della pubblica istruzione, i corsi delle istituzioni del diritto romano, comparato col diritto patrio, dei Codici civile e di procedura civile, del diritto commerciale, del diritto penale e diritto amministrativo, ed avere superato gli esami;
tolto: 4. Avere ottenuta l'iscrizione fra i praticanti presso un Consiglio notarile;
tolto: 5. Avere fatto la pratica per due anni continui, dopo l'iscrizione e dopo l'esame come sopra superato, presso un notaro residente nel distretto del Collegio.
tolto: Per i funzionari dell'ordine giudiziario, per i procuratori e gli avvocati in esercizio basta la pratica per sei mesi continui.
tolto: La pratica incominciata in un distretto puo' essere continuata in altro distretto; nel qual caso il praticante dovra' inscriversi a forma del precedente n. 4 presso il Consiglio notarile del distretto in cui intende proseguire la pratica;
tolto: 6. Avere sostenuto con approvazione un esame di idoneita' dopo compiuta la pratica notarile.
tolto: Nelle isole dove non esiste alcun notaro potra' con decreto Reale, previo il parere del Consiglio notatile e della Corte d'appello, essere temporaneamente autorizzato ad esercitarne le funzioni uno degli aspiranti al notariato, che, fornito dei requisiti necessari per la nomina, ne faccia dimanda, ed in difetto il cancelliere della Pretura, se vi e', il sindaco od il segretario comunale, od altro fra i funzionari e le persone residenti nel luogo, che si reputi di sufficiente idoneita'. Lo stesso decreto Reale determina le condizioni relative all'esercizio.
tolto: L'esercente in tal modo autorizzato, rispetto alla responsabilita' civile e penale dipendente dai suoi atti, sara' considerato come notaro.
tolto: Art. 6.
tolto: Chi vuole ottenere la iscrizione fra i praticanti e chi vuole essere ammesso all'esame di idoneita' deve presentare la domanda al Consiglio notarile del Collegio a cui e' inscritto, cogli attestati che provino il concorso dei requisiti indicati nei numeri 2 e 3 dell'articolo precedente per la iscrizione, e 2, 3, 4 e 5 dello stesso articolo per l'esame di idoneita'.
tolto: Il Consiglio delibera sulla iscrizione e sulla ammissione allo esame, e la sua deliberazione, sia favorevole o contraria alla domanda, deve essere sempre motivata. Contro la deliberazione che la' rigetta e' ammesso il ricorso al Tribunale civile che pronunziera' in camera di consiglio.
tolto: Art. 8.
tolto: L'esame e' verbale e per iscritto:
tolto: L'esame verbale versera' sulle materie del diritto civile e commerciale, e specialmente sui contratti e i testamenti, sulle forme sostanziali degli uni e degli altri, e sulle leggi ed i regolamenti relativi al notariato, non che sulle leggi ed i regolamenti relativi alle tasse sugli affari, in quanto riguardano i notari;
tolto: L'esame per iscritto consistera' nella compilazione di un atto tra vivi e di un atto di ultima volonta' che saranno estratti a sorte fra venti temi sigillati, proposti dal Presidente dalla Commissione.
tolto: Del resto si osserveranno le norme generali prescritte per gli esami universitari.
tolto: Art. 19.
tolto: La cauzione e' vincolata con diritto di prelazione nell'ordine seguente:
tolto: l. Al risarcimento dei danni cagionati dal notaro nell'esercizio delle sue funzioni;
tolto: 2. Al rimborso delle spese sostenute dall'Archivio o dal Consiglio notarile per conto del notaro o de' suoi eredi;
tolto: 3. Al pagamento delle tasse da lui dovute all'Erario dello Stato;
tolto: 4. Al pagamento delle tasse da lui dovute alla Cassa dell'Archivio o del Consiglio notarile;
tolto: 5. Al pagamento delle pene pecuniarie incorse nel detto esercizio.
tolto: Art. 23.
tolto: Il notaio deve assumere l'esercizio delle sue funzioni e fissare la sua residenza nel comune in cui ha sede l'ufficio al quale venne nominato, entro sei mesi dalla data della registrazione del decreto di nomina.
tolto: Questo termine puo' essere abbreviato dal Ministro di Grazia e Giustizia per ragioni di pubblico servizio; come puo' essere dallo stesso Ministro prorogato per altri sei mesi nel caso di legittimo impedimento del notaro.
tolto: Art. 24.
tolto: Il notaro e' obbligato a prestare il suo ministero ogni volta che ne e' richiesto.
tolto: Egli deve ricusarlo:
tolto: 1. Se l'atto e' espressamente proibito dalla legge o manifestamente contrario al buon costume pubblico;
tolto: 2. Se vi intervengono come parti la sua moglie, i suoi parenti od affini in linea retta in qualunque grado, ed in linea collaterale fino al terzo grado inclusivamente, ancorche' v'intervengano come procuratori, tutori od amministratori;
tolto: 3. Se l'atto contiene disposizioni che interessino lui stesso, la moglie sua, o alcuno dei suoi parenti od affini nei gradi anzidetti, o persone delle quali egli sia procuratore generale o speciale per l'atto da stipularsi, salvo che la disposizione si trovi in testamento segreto non inscritto dal notaro o da persona in questo numero menzionata ed a lui consegnato sigillato dal testatore.
tolto: Le disposizioni contenute nei numeri 2 e 3 non sono applicabili ai casi d'incanto per asta pubblica.
tolto: Il notaro puo' ricusare il suo ministero, se le parti non gli anticipano l'importare delle tasse, degli onorari e delle spese dell'atto, salvo che si tratti di testamenti.
tolto: Art. 27.
tolto: Per l'osservanza dell'obbligo della residenza, il notaro nel comune o nella frazione di comune assegnatagli deve tenere permanente dimora e studio aperto col deposito degli atti, rogiti e repertori notarili.
tolto: Non puo' il notaro assentarsi dal luogo di sua residenza, per piu' di cinque giorni in ciascun bimestre, quando nel comune o frazione non vi sia che un solo notaro, e per piu' di dieci giorni, se vi sia altro notaro, salvo per ragione di pubblico servizio o per adempiere ai suoi obblighi presso l'ufficio del Registro od altri pubblici uffici.
tolto: Volendo assentarsi per un tempo maggiore, deve ottenerne il permesso dal presidente del Consiglio notarile, che glielo puo' concedere per un termine non eccedente un mese. Pei congedi da uno a tre mesi la facolta' di concederli spetta al Consiglio notarile. Per un termine piu' lungo, il permesso non puo' essere concesso che dal presidente della Corte d'appello, sentito sempre il parere del Consiglio notarile.
tolto: Durante i termini dell'ottenuto permesso, il notaro che si trova fuori del luogo della residenza non puo' esercitare le sue funzioni, se non ne abbia espressa autorizzazione nella concessione del permesso.
tolto: Nei luoghi dove non esiste altro notaro, il Consiglio notarile, per supplire al notaro assente per piu' di cinque giorni a causa di pubblico servizio, o munito di regolare permesso, deleghera' un notaro vicino a compierne in tutto od in parte le funzioni, preferendo quello proposto dallo stesso notaro assente.
tolto: Art. 28.
tolto: Il notaro decade dalla nomina se non assume l'esercizio delle sue funzioni e non fissa la sua residenza nel luogo e termini stabiliti dall'art. 23. Tale disposizione si applica anche al caso di cambiamento di residenza del notaro, il quale percio' resta privo dell'esercizio notarile anche nel luogo di sua precedente residenza.
tolto: Cessa dall'esercizio notarile per dispensa, interdizione temporanea, rimozione, sospensione e destituzione.
tolto: Cessa temporaneamente dall'esercizio il notaio che per causa di servizio militare rimanga assente dalla residenza oltre il termine dei permessi da esso ottenuti secondo l'articolo precedente; ma al cessare del servizio militare dovra' essere riammesso all'esercizio del notariato nel posto prima occupato.
tolto: Durante il servizio militare, nei luoghi ove non si trovi altro notaio, il Consiglio notarile o deleghera' un altro fra i notari esercenti a compierne temporaneamente le funzioni, o provvedera' con la nomina di un coadiutore nel modo stabilito nell'articolo seguente, preferendo la persona proposta dallo stesso notaio che deve allontanarsi per servizio militare.
tolto: Art. 29.
tolto: La dispensa ha luogo nel caso di rinuncia del notaro o quando il medesimo, per infermita' o per debolezza di mente, sia divenuto incapace all'adempimento del suo ufficio.
tolto: Se l'infermita' o la debolezza di mente e' soltanto temporanea, il notaro puo' essere interdetto dall'esercizio per un tempo non maggiore di un anno.
tolto: Al notaro divenuto cieco, sordo, o assolutamente impedito a scrivere, puo', sulla di lui proposta, essere nominato dal presidente della Corte di appello, sentito il parere del Consiglio notarile, un coadiutore fra i notari esercenti o fra le persone che abbiano tutti i requisiti per la nomina a notaro.
tolto: Il coadiutore esercita le funzioni notarili in nome e nell'interesse del notaio impedito, e partecipa alla meta' degli onorari.
tolto: Il coadiutore non ha alcun diritto di futura successione.
tolto: Art. 33.
tolto: Quando la cauzione sia mancata o diminuita per atti esecutorii promossi sulla medesima, i quali pero' non potranno aver luogo fuorche' per responsabilita' dipendenti dall'esercizio notarile, il Consiglio notarile assegna al notaro un termine non maggiore di mesi sei per reintegrarla, e ne da' notizia al Pubblico Ministero, il quale puo' promuovere l'interdizione temporanea del notaro durante codesto termine.
tolto: Art. 35.
tolto: L'ufficiale dello stato civile, che riceve la dichiarazione di morte di un notaro, deve informarne prontamente il Consiglio notarile a cui il notaro era inscritto, ed il pretore del mandamento in cui il medesimo aveva la sua residenza.
tolto: Gli eredi ed i detentori degli atti del notaro devono pure informarne il pretore entro dieci giorni dalla morte o dall'avutane notizia, sotto pena dell'ammenda, od anche della multa estensibile a lire 300, secondo la gravita' delle circostanze.
tolto: Art. 38.
tolto: Nel caso di morte o di cessazione del notaro dall'esercizio, lo svincolamento della cauzione e' pronunciato dal Tribunale civile, dopoche' sia stato constatato che gli atti ricevuti dal notaro furono gia' sottoposti all'ispezione notarile.
tolto: La domanda di svincolo dev'essere presentata alla cancelleria del Tribunale, ed inserita per estratto, e per due volte, coll'intervallo di dieci giorni tra l'una e l'altra, nel Giornale Ufficiale del Regno e nel Giornale degli avvisi giudiziari del distretto, e pubblicato per affissione alla porta della casa comunale del luogo in cui il notaro aveva la residenza, ed alla porta degli uffizi di Registro compresi nel distretto del Consiglio notarile.
tolto: Le opposizioni dello svincolo devono farsi alla cancelleria del Tribunale.
tolto: Decorsi sei mesi dall'ultima inserzione e pubblicazione, senza che siano state fatte opposizioni, il Tribunale pronunziera' lo svincolo, sentito il Pubblico Ministero. Quando siano state fatte opposizioni, la cauzione rimane vincolata finche' l'opposizione non sia rimossa con sentenza passata in cosa giudicata, o esecutoria provvisoriamente.
tolto: Nei casi in cui, durante o cessato l'esercizio, debbasi procedere in seguito a regolare istanza o d'ufficio all'alienazione totale o parziale della cauzione, sara' osservato lo stesso procedimento avanti il Tribunale della sede notarile in contraddittorio degli interessati, se vi ha luogo.
tolto: Se la cauzione siasi prestata in immobili, il Tribunale della sede notarile pronunciera' sullo svincolo e sulle domande degli interessati. La sua sentenza sara' presentata al Tribunale della situazione dello immobile per la espropriazione forzata del medesimo, e per la relativa graduazione.
tolto: Art. 42.
tolto: I testimoni devono essere maggiori di anni ventuno, cittadini del Regno, o stranieri in esso residenti; essere in pieno esercizio dei diritti civili; e non essere interessati nell'atto.
tolto: Non sono testimoni idonei i ciechi, i sordi, i muti, i parenti e gli affini del notaro e delle parti nei gradi indicati nell'articolo 24, il coniuge dell'uno o delle altre, i praticanti e gli amanuensi del notaro, e le persone addette al suo servizio.
tolto: I fidefacienti devono avere i requisiti stabiliti per i testimoni, ma non sono loro d'ostacolo le attinenze e le qualita' accennate nel precedente capoverso.
tolto: Art. 43.
tolto: L'atto notarile e' intitolato in nome del Re, colla formola prescritta dalla legge.
tolto: Esso deve contenere:
tolto: 1. L'indicazione in lettere per disteso dell'anno, del mese, del giorno, del comune e della casa in cui l'atto e' ricevuto, e, per gli atti d'ultima volonta', anche dell'ora;
tolto: 2. Il nome, cognome, l'indicazione della residenza del notaro e del Consiglio notarile presso cui e' iscritto;
tolto: 3. Il nome, cognome, la paternita', il luogo di nascita, il domicilio o la residenza e la condizione delle parti, dei testimoni e dei fidefacienti.
tolto: Se le parti o alcuna di esse intervengono all'atto per mezzo di procuratore, le precedenti indicazioni si osserveranno, non solo aspetto ad esse, ma ben anche rispetto al mandatario. La procura spedita in originale deve rimanere annessa all'atto medesimo, se gia' non si trovi negli atti del notaro rogante;
tolto: 4. La dichiarazione di conoscenza delle parti o personale del notaro o per mezzo di fidefacienti;
tolto: 5. L'indicazione almeno per la prima volta in lettere per disteso delle date, delle somme e delle quantita' delle cose che formano oggetto dell'obbligazione, liberazione o disposizione;
tolto: 6. La designazione precisa delle cose che formano oggetto della convenzione o disposizione, in modo da non potersi scambiare con altre.
tolto: Quando l'atto riguarda beni immobili, questi saranno designati, per quanto sia possibile, coll'indicazione della loro natura, del comune in cui si trovano, del numero del catasto delle mappe censuarie, dove esistono, e dei loro confini, in modo da accertare la identita' degli immobili stessi;
tolto: 7. L'indicazione dei titoli e delle scritture che si inseriscono nell'atto;
tolto: 8. La menzione che dell'atto, della delegazione per le sottoscrizioni nel caso contemplato dal seguente N. 11, delle scritture, dei titoli inserti nel medesimo fu data lettura alle parti in presenza dei testimoni.
tolto: La lettura delle scritture e dei titoli inserti puo' essere ommessa per espressa dichiarazione delle parti, della quale si fara' menzione;
tolto: 9. La menzione che l'atto e' stato scritto dal notaro o da persona di sua fiducia, coll'indicazione dei fogli di cui consta e delle pagine scritte;
tolto: 10. La sottoscrizione delle parti, dei fidefacienti, dell'interprete, dei testimoni e del notaro.
tolto: Se alcuna delle parti o alcuno dei fidefacienti non sapesse o non potesse sottoscrivere, deve dichiarare la causa che glie lo impedisce, ed il notaro deve far menzione di questa dichiarazione prima della menzione indicata nel N. 8;
tolto: 11. Negli atti contenuti in piu' fogli, eccettuato quello contenente le sottoscrizioni finali, la sottoscrizione in margine di ciascun foglio delle parti, dell'interprete, dei testimoni e del notaro.
tolto: Se le parti intervenute che sappiano e possano sottoscrivere eccedono il numero di sei, invece delle sottoscrizioni loro si potra' apporre in margine di ciascun foglio la sottoscrizione di alcune di esse, delegate dalle parti rappresentanti i diversi interessi.
tolto: Art. 44.
tolto: Gli atti notarili saranno scritti in carattere chiaro e distinto, senza lacune o spazi vuoti che non sino interlineati, senza abbreviature, correzioni od addizioni nel corpo dell'atto e senza raschiature.
tolto: Occorrendo di togliere, variare od aggiungere qualche parola prima della sottoscrizione delle parti, dei fidefacienti, dell'interprete e dei testimoni il notaro deve:
tolto: 1. Cancellare le parole che si vogliono togliere o variare in modo che si possano sempre leggere;
tolto: 2. Portare le variazioni od aggiunte in calce dell'atto per postilla, prima delle dette sottoscrizioni;
tolto: 3. Fare menzione in calce dell'atto e prima delle stesse sottoscrizioni del numero tanto delle parole cancellate quanto delle postille.
tolto: Se le parti vogliono fare qualche aggiunta o variazione dopo le sottoscrizioni loro e dei testimoni, ma prima che il notaro abbia sottoscritto, le medesime si possono eseguire mediante apposita dichiarazione, lettura dell'aggiunta o variazione e nuova sottoscrizione.
tolto: Le cancellature, aggiunte e variazioni fatte e non approvate nei modi avanti stabiliti, si reputano non avvenute.
tolto: Art. 46.
tolto: Qualora il notaro non conosca la lingua straniera, l'atto potra' tuttavia essere ricevuto coll'intervento di un interprete che sara' scelto dalle parti.
tolto: L'interprete deve avere i requisiti necessari per essere testimonio, e non puo' essere scelto fra i testimoni ed i fidefacienti. Egli deve prestare giuramento davanti al notaro di fedelmente adempiere il suo ufficio, e di cio' sara' fatta menzione nell'atto.
tolto: Se le parti non sanno o non possono sottoscrivere, due dei testimoni presenti all'atto dovranno conoscere la lingua straniera. Se sanno e possono sottoscrivere, bastera' che uno solo dei testimoni, oltre l'interprete, conosca la lingua straniera.
tolto: L'atto sara' scritto in lingua italiana, ma di fronte all'originale dovra' porsi anche la traduzione nella lingua straniera da farsi dall'interprete, e l'uno e l'altra saranno sottoscritti, come e' detto nell'articolo 43. L'interprete pure dovra' sottoscrivere alla fine e nel margine di ogni foglio tanto l'originale come la traduzione.
tolto: Art. 52.
tolto: Il notaro deve custodire con esattezza ed in luogo sicuro gli atti da lui rogati o presso di lui depositati coi relativi inserti.
tolto: A questo effetto li raccogliera' in fascicoli per ordine cronologico, ponendo sul margine di ciascun atto un numero progressivo dell'atto ed una lettera alfabetica progressiva sopra ciascuno degli inserti.
tolto: I testamenti pubblici, prima della morte del testatore, i testamenti segreti e gli olografi depositati presso il notaro, prima della loro apertura o pubblicazione, sono custoditi in fascicoli distinti.
tolto: I testamenti pubblici dopo la morte del testatore, e gli altri dopo la loro apertura o pubblicazione, dovranno far passaggio dal fascicolo e repertorio speciale degli atti di ultima volonta' a quello generale degli atti notarili. Il numero progressivo di ciascun atto, e l'ordine cronologico, col quale questo dovra' essere collocato nella raccolta ed inscritto nel repertorio, saranno determinati dalla data della sua registrazione.
tolto: Art. 53.
tolto: Il notaro deve tenere due repertori a colonna, uno per gli atti tra vivi e l'altro per gli atti di ultima volonta', ed in essi deve prendere nota giornalmente, senza spazio in bianco od interlinee, e per ordine di numero, di tutti gli atti ricevuti, compresi quelli rilasciati in originale, non che delle autenticazioni da esso apposte agli atti privati, e dei protesti cambiari.
tolto: Il repertorio degli atti tra i vivi per ciascun articolo conterra':
tolto: 1. Il numero progressivo;
tolto: 2. La data dell'atto con l'indicazione del luogo in cui fu ricevuto e della sua natura;
tolto: 3. Il nome e cognome, il domicilio o la residenza delle parti;
tolto: 4. L'indicazione sommaria dei beni e delle cose che formarono oggetto dell'atto e del loro prezzo o valore, e, quando si tratti di beni immobili, l'indicazione della loro situazione;
tolto: 5. La nota della seguita registrazione dell'atto.
tolto: La serie progressiva dei numeri degli atti dei repertori prescritta da questo e dal precedente articolo vien continuata fino al giorno in cui il notaro avra' cessato dall'esercizio delle sue funzioni nel distretto in cui e' inscritto; e cambiando residenza in un altro distretto, il notaro dovra' incominciare nuova numerazione.
tolto: Nel repertorio degli atti di ultima volonta' si noteranno solamente le cose contenute nei primi tre numeri.
tolto: Nel caso di passaggio di un atto dal repertorio speciale degli atti di ultima volonta' a quello generale degli atti notarili, si notera' in quest'ultimo il numero che l'atto aveva nel primo repertorio, e viceversa in questo il numero che l'atto prende nel repertorio generale degli atti notatili.
tolto: Il notaro deve inoltre firmare ogni foglio dei repertori e corredarli di un indice alfabetico dei nomi e cognomi delle parti desunti dai medesimi.
tolto: Se il testamento per atto pubblico e' ricevuto da due notari, sono tenuti ambedue a prenderne nota nel rispettivo repertorio, ma si conservera' da quel notaro destinato dal testatore, ed in mancanza di dichiarazione, dal piu' anziano in ufficio.
tolto: Art. 55.
tolto: Il notaro non puo' rilasciare ad alcuno gli originali degli atti, fuori dei casi espressi nell'art. 65, e non puo' essere obbligato a presentarli o depositarli se non nei casi e nei modi determinati dalla legge.
tolto: Quando non sia da altre leggi provveduto al modo di presentazione o di deposito dell'atto, il notaro, prima di consegnarlo, dovra' farne una copia esatta, che sara' verificata sull'originale dal pretore del mandamento; di cio' si formera' processo verbale, copia del quale sara' annessa all'atto di cui si fa la presentazione o il deposito.
tolto: Il notaro ripone in luogo dell'originale la copia dell'atto, affinche' vi resti sino alla restituzione di quello, e, occorrendo darne altre copie deve fare menzione in esse del detto processo verbale.
tolto: Nel caso di restituzione o di apertura e pubblicazione di testamento segreto od olografo, le formalita' stabilite dagli articoli 913, 915 e 922 del Codice civile saranno eseguite nell'ufficio del depositario del testamento.
tolto: Art. 56.
tolto: Nel primo semestre successivo di ogni biennio i notari dovranno presentare personalmente o per mezzo di speciale procuratore al Consiglio notarile il protocollo degli atti celebrati nell'ultimo biennio.
tolto: Colui che non adempie a questo dovere sara' punito colla sospensione, che durera' fino a che vi abbia ottemperato.
tolto: Il Consiglio esamina il protocollo degli atti del notaro, o lo fa esaminare per mezzo di uno dei suoi membri delegato dal presidente del Consiglio, e trovandolo in regola vi appone la dichiarazione corrispondente e lo restituisce al notaro.
tolto: I protocolli degli atti dei membri del Consiglio notarile, tanto effettivi che supplenti, saranno esaminati dal procuratore del Re o da un sostituto da lui delegato, dal quale sara' fatta la dichiarazione corrispondente alla visita eseguita.
tolto: Indipendentemente da queste verificazioni ordinarie e periodiche e puo' il Consiglio notarile prescrivere ispezioni straordinarie, se concorrono giusti motivi, per mezzo di persone dipendenti o delegate dal medesimo.
tolto: Il Ministero della Giustizia, o il Ministero delle Finanze d'accordo con quello della Giustizia, possono far procedere alle suddette ispezioni, periodicamente o straordinariamente, per mezzo di persone dipendenti o delegate dai medesimi.
tolto: Qualora in seguito di ispezioni straordinarie venga verificata alcuna irregolarita' o mancanza che importi la sospensione od una multa qualunque, le spese dell'ispezione saranno a carico del notaro, oltre l'applicazione delle pene a cui la contravvenzione incorsa possa dar luogo; nel caso contrario le spese saranno a carico del Consiglio notarile o del Ministero che ha ordinato la ispezione.
tolto: Art. 57.
tolto: Di ciascuna verificazione verra' steso un processo verbale in carta libera nel quale si deve indicare:
tolto: L'anno, il mese e il giorno in cui ha luogo;
tolto: Il nome e cognome, la qualita', il domicilio o la residenza dell'ufficiale che procede all'ispezione;
tolto: Il nome, cognome e la residenza del notaro e la indicazione del Consiglio presso cui e' iscritto;
tolto: Il numero degli atti e dei repertori esistenti e verificati;
tolto: Le contravvenzioni rilevate;
tolto: Le osservazioni fatte nel corso dell'operazione.
tolto: Il processo verbale sara' sottoscritto dal notaro e dall'ufficiale anzidetto. Ove il notaro rifiuti di sottoscrivere, ne sara' fatta menzione coll'indicazione del motivo del rifiuto.
tolto: Art. 65.
tolto: Gli atti possono dal notaro essere rilasciati in originale alle parti soltanto quando contengono procure alle liti o procure riguardanti un solo affare, consensi od autorizzazioni, o delegazioni per l'esercizio del diritto di elettorato nei casi determinati dalle leggi politiche od amministrative.
tolto: Alla sottoscrizione che il notaro appone in fine dell'atto rilasciato in originale aggiungera' l'impronta del proprio sigillo.
tolto: Art. 66.
tolto: L'atto con cui il notaro autentica le sottoscrizioni apposte in fine delle scritture private ed in margine dei loro fogli intermedi e' steso di seguito alle sottoscrizioni medesime, e deve contenere la dichiarazione che le sottoscrizioni furono apposte in presenza del notaro, dei testimoni e dei fidefacienti, con la data e l'indicazione del luogo.
tolto: Esso e' sottoscritto dai fidefacienti, dai testimoni e dal notaro, salvo pei fidefacienti il disposto del capoverso del N. 10 dell'articolo 43.
tolto: Le scritture private, autenticate dal notaro, verranno restituite alle parti dopo che, a cura del notaro, saranno state registrate ai termini dell'articolo 66 della legge 13 settembre 1874, n. 2076, sulle tasse di registro.
tolto: Art. 71.
tolto: Il notaro dovra' apporre in calce od in margine dell'originale, delle copie, degli estratti e certificati la nota delle spese e degli onorari dell'atto, della copia, dell'estratto e certificato e sottoscriverla.
tolto: Art. 73.
tolto: Le cause per controversie relative agli onorari ed alle spese sono trattate col procedimento sommario.
tolto: E' in facolta' del notaro di valersi, ove lo creda, del procedimento stabilito all'art. 379 del Codice di procedura civile. In tal caso la nota degli onorari e delle spese prima di essere presentata al presidente del Tribunale dovra' essere liquidata ed approvata dal presidente del Consiglio notarile, o da una Commissione delegata dal Consiglio stesso.
tolto: Art. 78.
tolto: Il Consiglio notarile e' composto di membri ordinari e di supplenti.
tolto: Il numero dei membri ordinari e' di sei nelle citta' in cui il numero degli abitanti non supera i cinquantamila; di nove nelle citta' in cui il detto numero non supera i centomila; di dodici nelle citta' aventi una popolazione maggiore. In tutti questi casi il numero dei supplenti e' di tre.
tolto: I supplenti saranno Chiamati a funzionare nei casi di mancanza, di assenza o di impedimento di alcuno dei membri ordinari, in quanto sia necessario per completare il numero legale prescritto per le deliberazioni.
tolto: Il segretario deve essere scelto fra i notari residenti nel capoluogo del Collegio notarile.
tolto: I parenti o affini sino al terzo grado inclusivamente non possono essere simultaneamente membri dello stesso Consiglio notarile; e nel caso di simultanea elezione resta di diritto escluso il meno anziano nell'ufficio.
tolto: Art. 84.
tolto: Il Consiglio, oltre le attribuzioni specialmente designate dalla legge:
tolto: 1. Vigila la conservazione del decoro nell'esercizio della professione e nella condotta dei notari inscritti presso il medesimo e l'esatta osservanza dei loro doveri;
tolto: 2. Vigila la condotta dei praticanti ed il modo in cui i medesimi adempiono i loro doveri, e ne rilascia i certificati di moralita' e di idoneita';
tolto: 3. Emette il suo parere sulle materie attinenti al notariato, ad ogni richiesta delle autorita' competenti;
tolto: 4. Redige ed autentica ogni anno il ruolo dei notari esercenti, degli aspiranti e dei praticanti;
tolto: 5. S'interpone, richiesto, a comporre le contestazioni tra notari e notari, e tra notari e terzi, sia per restituzione di carte e documenti, sia per oggetti di spese ed onorari, o per qualunque altro oggetto attinente all'esercizio delle loro funzioni;
tolto: 6. Riceve dal tesoriere in principio di ogni anno il conto delle spese dell'anno decorso e forma quello presuntivo dell'anno seguente, salva l'approvazione del Collegio.
tolto: Per supplire alle spese e' imposta a ciascun notaro una tassa annua, la quale non potra' eccedere le lire venti;
tolto: 7. Riceve pure dal conservatore dell'Archivio in principio di ogni anno il conto delle spese dell'Archivio dell'anno decorso e forma quello presuntivo dell'anno seguente, salva l'approvazione della Corte d'appello.
tolto: Art. 87.
tolto: Ogni Archivio ha un conservatore, il quale e' pure tesoriere dell'Archivio.
tolto: Egli e' coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da quel numero d'impiegati che e' necessario pei bisogni del servizio.
tolto: Il conservatore e i suoi impiegati debbono fissare la loro residenza nel comune dove e' l'Archivio.
tolto: Art. 88.
tolto: Il conservatore dell'Archivio e' nominato con decreto Reale fra i notari esercenti o tra le persone che abbiano tutti i requisiti necessari per la nomina a notaro, sentito il parere del Consiglio notarile e della Corte d'appello; non puo' essere rimosso se non con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio stesso e della Corte.
tolto: Se fu scelto fra i notari esercenti, puo' essere autorizzato con decreto Reale a continuare l'esercizio del notariato, sentito il parere del Consiglio notarile e della Corte d'appello.
tolto: Il conservatore archivista deve in questa sua qualita' dare cauzione entro due mesi dal giorno della nomina nei modi stabiliti dagli articoli 17 e 18, ed in quella misura che sara' determinata dalla Corte d'appello, sentito l'avviso del Consiglio predetto.
tolto: Nel caso di morte del conservatore archivista o di cessazione del medesimo dall'ufficio, lo svincolo della cauzione e' pronunciato dal Tribunale civile, osservate le disposizioni dei tre capoversi dell'articolo 38.
tolto: Le disposizioni degli articoli 33 e 38 si applicano benanche alle cauzioni dei conservatori.
tolto: Art. 90.
tolto: Gli stipendi del conservatore e degli altri impiegati saranno fissati nella pianta organica, la quale, sulla proposta del Consiglio ove ha sede l'Archivio, verra' stabilita nell'adunanza del Collegio, e saranno corrisposti dalla Cassa dell'Archivio.
tolto: La pianta e gli stipendi deliberati dal Collegio sono sottoposti all'omologazione della Corte d'appello.
tolto: La parte dei proventi che in ciascun Archivio sopravanzi al pagamento degli stipendi e delle spese, dopo l'approvazione dei conti di cui all'art. 84, N. 7, sara' dal capo dell'Archivio versata nelle Casse dello Stato nel termine di venti giorni.
tolto: Nel caso in cui, malgrado in concentramento degli Archivi circondariali in un unico Archivio provinciale, a senso dell'art. 3, i proventi dello stesso Archivio non possano sopperire a tutte le spese, si provvedera' alla deficienza con assegni sui fondi esuberanti degli Archivi notarili, versati nelle Casse dello Stato.
tolto: Il provvedimento sara' dato dal Ministro di Grazia e Giustizia.
tolto: Art. 91.
tolto: Nell'Archivio sono depositati e conservati:
tolto: 1. Le copie certificate conformi degli atti notarili che gli ufficiali del registro devono trasmettergli, decorsi due anni dalla registrazione dell'atto, che non siano depositati negli Archivi mandamentali, a norma degli articoli seguenti;
tolto: 2. La copia degli annotamenti fatti ai repertori di tutti gli atti ricevuti in ciascun mese, che il notaro deve trasmettere nel mese successivo, assieme coll'importare delle tasse dovute allo Archivio secondo la tariffa. La detta copia e' scritta in carta non bollata, sottoscritta dal notaro e munita dell'impronta del suo sigillo;
tolto: 3. Gli originali e le copie degli atti notarili rogati in paese estero, prima di farne uso nel Regno, sempreche' non siano gia' depositati presso un notaro esercente;
tolto: 4. I volumi contenenti gli originali, i repertori e gli atti ricevuti in deposito dei notari morti, o che hanno cessato definitivamente dall'esercizio, ovvero hanno trasferita la loro residenza nel distretto di un altro Consiglio notarile;
tolto: 5. I sigilli dei notari nei casi espressi dagli articoli 20 e 37.
tolto: La disposizione del N. 4 si applica anche ai volumi contenenti gli originali, i repertori e gli atti ricevuti in deposito dei notari morti o che hanno cessato definitivamente dall'esercizio anteriormente all'attuazione della presente legge.
tolto: La stessa disposizione si applica agli atti notarili che i cancellieri delle curie vescovili e quelli di altri Collegi ed uffizi giudiziari ecclesiastici o misti delle provincie ex-pontificie, abbiano ricevuto nella qualita' di notari, esclusi soltanto gli atti appartenenti agli anzidetti uffizi ecclesiastici.
tolto: Sono eccettuati da tale disposizione i volumi degli originali, i repertori e gli atti ricevuti in deposito dei notari morti che trovansi depositati negli uffizi dei notari conservatori ed in quelli di proprieta' privata delle provincie romane, i quali rimarranno presso gli attuali depositari fino alla loro morte.
tolto: I depositari pero' dei suddetti volumi, repertori ed atti saranno tenuti di dichiarare all'Archivio di quali e quanti atti constano i volumi, a quali dei loro antecessori appartenessero, come e quando a loro siano pervenuti. Tale dichiarazione sara' fatta entro 3 mesi dal giorno in cui gli Archivi entreranno in funzioni, sotto pena dell'ammenda da lire 5 a lire 50, e della sospensione in caso di ulteriore ritardo.
tolto: Verificandosi il caso in cui i depositari degli anzidetti volumi, repertori ed atti non usassero la richiesta diligenza nella custodia dei medesimi, potranno esserne privati con decreto della Corte di appello, sentito il parere del Consiglio notarile, coll'ordinarsene il deposito nell'Archivio.
tolto: Art. 92.
tolto: La consegna degli atti, volumi e sigilli indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo precedente e' fatta nel termine di un mese dal di' della cessazione dall'esercizio o del cambiamento di residenza. Essa, nei casi contemplati dall'art. 36, si fa, nella sede dell'ufficio del notaro, dall'ufficiale che procede alla remozione dei sigilli, al conservatore dell'Archivio coll'intervento del presidente del Consiglio notarile del distretto o di un membro da esso delegato. Nel caso di dispensa per rinunzia o di cambiamento di residenza, la consegna si fa dal notaro, o da un suo procuratore speciale, al conservatore con l'intervento del presidente del Consiglio notarile del distretto in cui risiedeva il notaro o di un membro da esso delegato.
tolto: Il conservatore stende il processo verbale contenente l'inventario delle cose consegnate, che viene sottoscritto da lui, dal presidente o dal consigliere da esso delegato e dall'uffiziale, notaro o procuratore. Il processo verbale e' esteso in doppio originale, l'uno dei quali viene rimesso a chi fa la consegna, l'altro viene depositato nell'Archivio notarile.
tolto: Le spese occorrenti per l'inventario, il trasporto e deposito nell'Archivio sono a carico di questo.
tolto: L'inventario va esente dal pagamento delle tasse di bollo e di registro.
tolto: Art. 97.
tolto: Il conservatore permette l'ispezione e la lettura, e rilascia le copie, gli estratti ed i certificati degli atti depositati nell'Archivio, salvo il disposto del capoverso dell'art. 59.
tolto: Le copie in forma esecutiva, qualora il conservatore non sia notaro, saranno autenticate dal presedente del consiglio notarile o da uno dei membri da lui delegati.
tolto: Procede inoltre all'apertura e pubblicazione dei testamenti olografi o segreti depositati in Archivio, osservate le disposizioni contenute negli articoli 913 e 915 del Codice civile.
tolto: Le disposizioni degli articoli 63 e 64 sono comuni alle copie, agli estratti ed ai certificati suddetti, che saranno muniti dell'impronta del sigillo d'ufficio.
tolto: Il conservatore, nel caso d'assenza o di legittimo impedimento, puo' delegare le sue funzioni, o solo l'autenticazione delle copie, degli estratti o certificati, ad un notaro o ad un impiegato dell'Archivio. La delegazione dev'essere approvata dal presidente del Tribunale civile.
tolto: Nel caso in cui la delegazione non venga fatta dal conservatore, il presidente del Tribunale civile provvedera' nel modo stabilito dal precedente capoverso.
tolto: Art. 98.
tolto: L'importare delle tasse e dei diritti d'Archivio, prelevata la spesa di scritturato, cede per una meta' a vantaggio del notaro sinche' vive, e de' suoi eredi per venti anni dal di' della di lui morte o dall'attuazione della presente legge, quando la morte del notaro sia avvenuta anteriormente se il diritto degli eredi era perpetuo.
tolto: Per ottenere la meta' delle tasse e dei diritti d'Archivio, gli interessati dovranno farne la domanda nei cinque anni successivi al rilascio dell'atto che ha dato luogo a riscossione, scorsi i quali, le tasse ed i diritti non domandati anderanno a vantaggio dell'Archivio.
tolto: Il notaro, finche' vive, puo' far riscontri sugli atti originali e sui repertori depositati senza il pagamento di alcuna tassa.
tolto: Art. 118.
tolto: Se nel fatto imputato al notaro concorrono circostanze attenuanti, si potra' discendere all'applicazione della pena inferiore immediatamente successiva, ed anche, dal primo grado dell'ammenda alla censura.
tolto: L'azione disciplinare contro i notari per le infrazioni da loro commesse delle disposizioni della presente legge, punibili con lo avvertimento, la censura e l'ammenda, si prescrive in un anno dal giorno della commessa infrazione, ancorche' vi siano stati atti di procedura.
tolto: Contro i provvedimenti che applicano le dette pene ha luogo la prescrizione col trascorso di due anni compiti dal giorno della sentenza.
tolto: L'azione disciplinare per le trasgressioni punibili con la multa, la sospensione o la destituzione, si prescrivera' in tre anni dalla commessa infrazione, ancorche' vi siano stati atti di procedura.
tolto: Contro le sentenze portanti applicazione di qualcuna di queste pene, la prescrizione si acquista in favore del condannato col trascorso di anni cinque compiti, a cominciare dal giorno della sentenza.
tolto: Art. 123.
tolto: L'ammenda, la multa, la sospensione e la destituzione sono applicate dal Tribunale civile in camera di consiglio, osservate le disposizioni degli articoli seguenti:
tolto: Potra' pero' il notaro, in caso di contravvenzione punibile colla sola ammenda, prevenire od arrestare il corso del procedimento, dichiarando di sottoporsi ad un provvedimento disciplinare del Consiglio notarile, ed inoltre pagando alla cassa del Consiglio l'ammenda nella somma determinata dal Consiglio stesso.
tolto: Saranno presentati alla cancelleria del Tribunale copia del provvedimento anzidetto, e la relativa quitanza dell'eseguito pagamento dell'ammenda.
tolto: Art. 135.
tolto: Sono conservati tutti i notari che al giorno dell'attuazione della presente legge hanno titolo legittimo per esercitare il notariato, qualunque sia il loro numero.
tolto: I limiti dell'esercizio sono pero' quelli stabiliti dalla presente legge.
tolto: Quei notari pero' che, per effetto di leggi anteriori, hanno attualmente un limite di esercizio piu' esteso, continueranno ad esercitare validamente le loro attribuzioni per cinque anni.
tolto: Non si potranno nominare altri notari nel distretto di ciascun Collegio notarile, finche' nel medesimo non si renderanno vacanti dei posti, giusta il numero stabilito dal Regio decreto indicato nell'art. 4.
tolto: Tale disposizione non si applica alle semplici traslocazioni di notari da uno ad altro posto nello stesso distretto, alle quali, qualora vi sia domanda, si provvedera' mediante la pubblicazione di speciali concorsi tra i soli notari del distretto medesimo.
tolto: La pubblicazione pero' dovra' essere preceduta da particolare autorizzazione della Corte d'appello, da concedersi previo il voto del Consiglio notarile, e soltanto nei casi in cui la provvista sia consigliata da ragioni di pubblico servizio.
tolto: Sono pure eccettuate le provviste ai posti vacanti nei comuni ai quali la tabella annessa al Reale decreto, di cui nell'articolo 4, assegna un solo posto notarile; ed anche le provviste ai posti vacanti nei comuni ai quali la detta tabella ne assegna due, qualora la popolazione del comune ecceda i 5000 abitanti, o risulti che i posti in esso vacanti sieno Stati istituiti in servizio anche di altri vicini comuni privi di posti notarili, la cui popolazione unita a quella del comune ecceda 8000 abitanti.
tolto: Le disposizioni del precedente capoverso si applicano anche alle vacanze derivanti dall'obbligo di scegliere una determinata residenza imposta dall'art. 138 ai notari che secondo le leggi anteriori ne erano esenti.
tolto: Saranno infine provvedibili, quando anche siano soppressi per la nuova legge, quei posti vacanti per cui nel giorno dell'attuazione della medesima si trovassero gia' compiute tutte le operazioni necessarie alla nomina, ed avessero gli aspiranti riportata l'approvazione in caso di concorso per esami, o la proposta in caso di concorso per titoli o di provvista fuori concorso. Tali proposte potranno essere accolte coll'emanazione del relativo decreto di nomina.
tolto: Art. 136.
tolto: I notari che hanno qualche impiego od esercitano una professione o funzioni incompatibili, giusta l'art. 2, con quella del notariato, dovranno rinunziarvi nel termine di tre mesi dal giorno dell'attuazione della presente legge, e cio' far constare al Tribunale civile, assieme alla presentazione dei documenti prescritta dall'articolo 138, sotto pena di rimozione dall'ufficio notarile.
tolto: Sono eccettuati quei notari che, al giorno dell'attuazione della presente legge, coprono qualche impiego comunale o provinciale, e quelli che gia' si trovano esattori di pubblici tributi per la sola durata obbligatoria dei contratti in corso.
tolto: Sono pure eccettuati da tale disposizione i segretari e cancellieri che al tempo in cui entro' in vigore la legge sull'ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865 avevano l'effettivo esercizio del notariato.
tolto: Essi, qualora siano traslocati in altra sede giudiziaria, ed intendano di continuare ivi l'esercizio del notariato, dovranno farne apposita dichiarazione al presidente del Consiglio notarile del luogo, presentandogli copia del decreto di tramutamento e del processo verbale di assunzione del nuovo ufficio. Il presidente ordinera' l'iscrizione del notaro nel ruolo, e fara' procedere alle pubblicazioni ai termini dell'art. 21.
tolto: Cessando essi dall'impiego avranno la facolta' di continuare ad esercitare il notariato nel luogo stesso dell'ultima residenza giudiziaria, purche' facciano la dichiarazione di cui nel precedente capoverso.
tolto: La dichiarazione in questo caso dovra' essere fatta nel termine di tre mesi.
tolto: Qualora essi non intendano di prevalersi di tale facolta', potranno farsi inscrivere nel ruolo del distretto della prima loro sede notarile, e dal giorno dell'inscrizione potranno riassumere l'esercizio del notariato nella detta sede, osservate del resto le formalita' stabilite dal citato art. 21.
tolto: Art. 138.
tolto: I notari devono presentare, nei due mesi dal giorno dell'attuazione della presente legge, al Tribunale civile, nella cui giurisdizione ha sede il Consiglio notarile, una domanda diretta al Re per ottenere il decreto di conferma, corredandola dei titoli giustificativi del legittimo loro esercizio. Tale obbligo non si estende ai notari che, sebbene nominati sotto l'impero delle leggi anteriori, abbiano assunto l'esercizio delle loro funzioni sotto l'impero della nuova legge.
tolto: I notari che, secondo le leggi anteriori, non hanno l'obbligo di risiedere in un determinato luogo, dovranno nella detta domanda dichiarare in quale dei luoghi compresi nella indicata giurisdizione del Tribunale civile, e fissato nel Regio decreto accennato nell'articolo 4, essi intendono di stabilire la loro residenza.
tolto: I notari che non presentano nel termine avanti stabilito la loro domanda al Tribunale, incorrono di diritto nella sospensione.
tolto: Se la domanda non sara' presentata entro tutto il mese di dicembre dell'anno 1879, il notaro sara' con Regio decreto dichiarato decaduto dal posto a norma dell'articolo 31.
tolto: Art. 140.
tolto: Nel decreto di conferma sara' indicato il tempo in cui il notaro fu ammesso all'esercizio, e nel caso espresso dal primo capoverso dell'articolo 138, sara' pure fissato il luogo della sua residenza notarile.
tolto: I notari ai quali col precedente loro decreto di nomina era stata assegnata la residenza in una frazione di comune, se questa speciale residenza non sia stata conservata nella tabella approvata col Regio decreto di cui all'articolo 4, s'intenderanno confermati colla residenza nel comune.
tolto: Qualora, per la dichiarazione fatta a norma del primo capoverso dell'articolo 138, rimanesse vacante nella giurisdizione di un Tribunale civile qualche posto da notaro, giusta il numero stabilito dal Reale decreto accennato nell'articolo 4, avra' luogo il concorso.
tolto: Il decreto di conferma va esente da ogni pagamento di tassa verso lo Stato, salvo quella di bollo.
tolto: Art. 145.
tolto: Con decreto Reale saranno stabilite le discipline necessarie al buon andamento degli Archivi notarili.
tolto: Il Governo del Re e' inoltre autorizzato a provvedere con decreto Reale alla sistemazione degli Archivi notarili attualmente esistenti, qualunque sia la loro denominazione, in conformita' della presente legge, e ad emettere quelle altre disposizioni transitorie necessarie all'attuazione della medesima.
tolto: Nel riordinamento degli Archivi saranno conservati, per quanto e' possibile, gl'impiegati che si trovano addetti agli Archivi medesimi.
tolto: Gli attuali capi d'Archivio potranno essere nominati conservatori, benche' non abbiamo i requisiti stabiliti dall'articolo 88.
tolto: I capi degli Archivi esistenti, che siano, al tempo della pubblicazione della presente legga, nell'esercizio legittimo del notariato, lo potranno continuare.
tolto: Art. 148.
tolto: Gli uffici notarili di proprieta' privata, attualmente esistenti in Roma, sono soppressi.
tolto: E' conservato ai titolari che esercitano i detti uffizi in nome proprio il diritto di esercizio della professione, giusta il disposto dell'articolo 135.
tolto: Quanto a coloro che esercitano uno dei detti uffici di altrui proprieta', rimangono fermi i contratti stipulati tra essi ed i proprietari, e, mediante la loro osservanza, potranno i medesimi esercitare il notariato durante la loro vita.
tolto: Se i contratti sono stipulati a tempo, essi possono essere prorogati a tutta la vita dell'esercente, salvo al concedente la liberta' di assumere personalmente l'esercizio dell'uffizio per tutta la sua vita, ove sia rivestito dei requisiti voluti dalle leggi ora vigenti.
tolto: Qualora entro i primi cinque anni dal giorno dell'attuazione della legge accadesse la morte del notaro, o scadesse un contratto a tempo, e coloro che esercitano uno dei detti uffici di altrui proprieta' non intendessero rinnovare il contratto, ne' il concedente volesse o potesse assumere personalmente l'esercizio dell'ufficio, sara' in facolta' degli eredi del notaro o del concedente di proporre alla nomina Sovrana un altro esercente dell'ufficio di sua proprieta', scelto fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a notaro. La stessa facolta' compete ai concedenti pei contratti scaduti dal 1° gennaio 1876 all'attuazione della presente legge.
tolto: Verificandosi le condizioni anzidette dopo i termini come sopra stabiliti, l'ufficio rimane senz'altro soppresso.
tolto: Ai notari esercenti uffici di altrui proprieta', quando cessino da tali funzioni, od abbiano cessato dal 1° gennaio 1876 all'attuazione della presente legge, saranno applicabili le disposizioni dell'art. 150.
tolto: Art. 149.
tolto: Alla cessazione dell'esercizio di uno degli uffici notarili di cui all'articolo precedente, sara' corrisposto a chi ne aveva la proprieta' nel giorno della pubblicazione di questa legge, od ai suoi eredi o successori, a titolo particolare, una indennita' corrispendente ai sette decimi della media desunta dalla somma dei prezzi o valori effettivi dei detti uffici, risultanti per ciascuno di essi dai titoli d'acquisto stipulati negli ultimi trent'anni anteriori al 1° gennaio 1874.
tolto: Art. 156.
tolto: E' concessa al Governo del Re la facolta' di raccogliere in unico testo la legge del 25 luglio 1875, n. 2786, la presente e la relativa tariffa con la piu' conveniente divisione in articoli, non che di coordinare le altre disposizioni della stessa legge del 1875 e quelle del relativo regolamento 19 dicembre 1875, n. 2840 in conformita' delle fatte modificazioni ed aggiunte.
tolto: Tariffa.
tolto: Art. 1.
tolto: Al notaro sono dovuti i seguenti onorari per gli atti da lui ricevuti od autenticati:
tolto: 1° Onorario fisso per gli atti di valore indeterminabile;
tolto: 2° Onorario proporzionale sul valore dell'atto;
tolto: 3° Onorari per le operazioni precedenti agli atti se per volonta' delle parti ebbero luogo;
tolto: 4° Onorario ad ore per i processi verbali e i testamenti pubblici;
tolto: 5° Onorari per le copie, gli estratti, i certificati, la ispezione, lettura e collazione degli atti;
tolto: 6° Diritti accessorii e rimborso di spese.
tolto: Non e' dovuto alcun onorario per i documenti e le altre carte che a qualunque titolo sono inserte negli atti od allegate ai medesimi.
tolto: Art. 4.
tolto: Per gli atti di consenso a matrimoni, l'onorario e' di L. 2 »
tolto: Per gli altri atti di consenso e d'autorizzazione ricevuti separatamente, di................... » 4 »
tolto: Per gli atti di promessa di matrimoni, di....... » 5 »
tolto: Per gli atti di delegazione di censo per l'esercizio del diritto di elettorato, di............... » 5 »
tolto: Per gli atti di valore indeterminabile e per quelli di ra- tifica........................ » 5 »
tolto: Per gli atti di ricognizione di dominio, di cui all'arti- colo 1563 del Codice civile.............. » 5 »
tolto: Per la rinnovazione del titolo di cui all'art. 2136 dello stesso Codice..................... » 5 »
tolto: Per gli atti di assenso a tramutamento di certificati di rendita nominativa in titoli al portatore o viceversa, se per attergato..................... » 5 »
tolto: Per gli atti di offerta reale, salvo nel caso di accetta- zione, l'applicazione degli articoli 5 e 6...... » 5 »
tolto: Per i processi verbali di immissione in possesso... L. 5 »
tolto: Per gli atti di nomina di arbitri........... » 15 »
tolto: Per il ricevimento di un testamento segreto...... » 15 »
tolto: Per il deposito di un testamento olografo....... » 10 »
tolto: Per la restituzione del testamento segreto od olografo » 5 »
tolto: Per gli atti di deposito di altri documenti...... » 5 »
tolto: Per la restituzione di un documento depositato.... » 2 50
tolto: Per gli atti di protesto, se la cambiale od il biglietto all'ordine non eccede le lire 1000.......... » 5 »
tolto: Se eccede detta somma................. » 10 »
tolto: Per le autenticazioni delle firme in atti di valore inde- terminabile...................... » 3 »
tolto: Art. 6.
tolto: Gli onorari stabiliti dall'articolo precedente sono pure dovuti:
tolto: Per i contratti di societa' e di comunione di beni, sul valore delle cose conferite in societa' o poste in comunione;
tolto: Per gli atti di divisione, sulla meta' del valore della massa senza detrazione di debiti;
tolto: Per gli atti di transazione, sui valori che formano oggetto della medesima;
tolto: Per i contratti di locazione, ridotti alla meta';
tolto: Per i contratti di deposito di somme, valori od oggetti, di proroga al pagamento, di quietanza, di consenso a cancellazione d'ipoteca separata dalla quietanza, di affrancamento di rendite, ridotti al quarto;
tolto: Per gli atti di quietanza, l'onorario non puo' essere minore di lire 2; per gli altri atti o contratti indicati in questo articolo, l'onorario non puo' essere minore di lire 5.
tolto: Art. 12.
tolto: Per ogni copia in forma esecutiva e' dovuto al notaro il quarto dell'onorario stabilito per l'originale dagli articoli precedenti.
tolto: L'onorario non potra' pero' essere minore di lire 3, ne' maggiore di lire 50.
tolto: L'onorario della copia in forma esecutiva non potra' essere minore, in nessun caso, di quello della semplice copia autentica.
tolto: Art. 13.
tolto: Per ogni altra copia l'onorario e' di lire 2, se il valore dell'atto non eccede le lire mille;
tolto: Di lire 3, se il valore eccede la detta somma;
tolto: Di lire 5, se il valore eccede le lire cinquemila;
tolto: Di lire 10, se il valore eccede le lire diecimila.
tolto: Per la copia degli atti di valore indeterminabile, l'onorario sara' di lire 3, se il diritto dovuto al notaro per l'atto originale sia superiore alle lire 5; di lire 2, se non eccedera' tale somma.
tolto: L'onorario per le copie allo ufficio di registro e' sempre di lire 2.
tolto: Art. 26.
tolto: Per l'iscrizione del candidato alla pratica notarile e' dovuta al Consiglio notarile la tassa di lire 20.
tolto: Per l'esame di idoneita' e' dovuta allo stesso Consiglio la tassa di lire 20.
tolto: Il candidato che si presenta ad un secondo esame non paga che la meta' della tassa.
tolto: Art. 29.
tolto: Per l'iscrizione nel ruolo dei notari esercenti e' dovuta dal notaro la tassa di lire 40.
tolto: Se il notaro era gia' iscritto ad un altro Collegio e' dovuta la tassa di lire 20.
tolto: Nel caso di traslocazione del notare nella giurisdizione dello stesso Tribunale e' dovuta la tassa di lire 10.
tolto: Per l'esame d'idoneita' e' dovuta all'Archivio la tassa di lire 30.
tolto: Art. 30.
tolto: Colla presentazione delle copie accennate nel numero 2 dell'art. 91 della presente legge, il notaro deve pagare all'Archivio per ciascun atto annotato le seguenti tasse:
tolto: Se l'onorario competente al notaro, giusta la presente tariffa, non supera le lire 2, la tassa e' fissa di........ L. 0 25 Idem se supera le lire 2................ » 0 50 Idem lire 5................ » 0 75 Idem lire 10............... » 1 » Idem lire 20............... » 2 » Idem lire 30............... » 3 » Idem lire 40............... » 4 » Idem lire 50............... » 5 » Idem lire 100 la tassa e' proporzionale di » 6 » per cento.
tolto: Se nella copia del repertorio non e' indicato il valore dell'atto, la tassa e' dovuta all'Archivio sull'onorario maggiore che puo' spettare al notaro per la natura dell'atto medesimo.
tolto: Art. 33.
tolto: Qualora per la ricerca dell'atto occorresse di esaminare i repertori od altri volumi di uno o piu' notari, e' dovuta la tassa di lire 2 per l'esame dei repertori e dei volumi di ciascun notaro.
tolto: Ove non si trovi l'atto richiesto, la tassa e' ridotta alla meta'.
tolto: Non e' dovuta alcuna tassa per le ricerche fatte sulla richiesta delle autorita' giudiziarie ed amministrative.
tolto: Non e' dovuta pure alcuna tassa per le ricerche, le ispezioni e le letture fatte a scopo puramente storico, letterario o scientifico.
tolto: Dovranno per altro a tal fine i richiedenti essere muniti di una speciale autorizzazione del Ministero di Grazia e Giustizia, il quale potra' anche, sentito il Consiglio notarile, permettere l'ispezione di antichi testamenti od atti custoditi sotto sigillo da oltre cento anni. Potra' altresi' l'autorizzazione alle ricerche essere concessa direttamente dai capi d'Archivio, qualora sia ad essi giustificato dai richiedenti che le medesime si fanno per uno degli scopi sovra indicati.
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Roma, addi' 6 aprile 1879.
tolto: UMBERTO.
tolto: Taiani.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1879-04-06;4817~artunico · fonte del testo
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