Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 febbraio 1902 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 26 gennaio 1902, n. 10.
Abrogato dal 20 febbraio 1902
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3 versioni dal 1894
Confronto con la versione in vigore dal 25 maggio 1894 al 20 febbraio 1902. 575 parole tolte, 9 parole aggiunte in 27 capoversi.
tolto: UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
tolto: RE D'ITALIA
tolto: Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
tolto: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
tolto: Articolo unico.
tolto: Gli articoli 8, 10, 11 e 12 della legge consolare per il Regno d'Italia, in data 28 gennaio 1866 n. 2804, sono abrogati, ed ai medesimi sono sostituiti i seguenti:
tolto: Articolo 8. Agli ufficiali consolari di prima categoria destinati all'estero con la qualita' di consoli generali, consoli o vice consoli di qualunque classe, sara' pagato un posto di 1ª classe per lui e per ogni individuo di famiglia; e per la durata del viaggio sara' corrisposta l'indennita' ai consoli generali, lire 20 al giorno ai consoli, lire 15 al giorno ai vice consoli, lire 10 al giorno e per gli individui che compongono la famiglia dei consoli generali e consoli lire 8 al giorno e dei vice consoli lire 6.
tolto: Con l'espressione «famiglia» s'intendono i congiunti a carico dell'ufficiale consolare ai termini delle istruzioni vigenti per l'indennita' di viaggio agli impiegati dello Stato.
tolto: Le persone di servizio non potranno essere piu' di due pei consoli generali o consoli e una per i vice consoli, sempreche' abbiano famiglia, e avranno solo diritto al viaggio in una classe inferiore a quella dell'ufficiale consolare.
tolto: La quantita' del bagaglio e del mobilio, di cui il trasporto, nel modo piu' economico, sara' rimborsato a pie' di lista, non potra' essere superiore pei consoli generali, di otto tonnellate;
tolto: pei consoli, di sei tonnellate;
tolto: pei vice consoli, di due tonnellate.
tolto: Articolo 10. Agli ufficiali di prima categoria destinati all'estero colla qualita' di consoli generali, consoli o vice con soli capi d'ufficio, sara' concessa, alla prima loro destinazione, una indennita' di primo stabilimento, fissata come segue:
tolto: Ai consoli generali, lire 8000;
tolto: Ai consoli, lire 6000;
tolto: Ai vice consoli capi d'ufficio, lire 2000.
tolto: Nel caso di promozione dall'uno all'altro grado sara' corrisposta agli ufficiali sopraindicati la differenza della indennita' di primo stabilimento tra l'antico ed il nuovo grado.
tolto: Nei successivi trasferimenti senza promozione essi con seguiranno il rimborso delle spese effettivamente incontrate pel loro stabilimento; il quale potra' essere previamente determinato dal Ministero e non oltre la meta' dell'indennita' di primo stabilimento.
tolto: In tal caso il rimborso seguira' per decreto ministeriale dopo che l'ufficiale consolare abbia raggiunto la sede assegnatagli, ed abbia presentati i conti giustificativi della spesa fatta.
tolto: Articolo 11. Soppresso.
tolto: Art. 12. L'ufficiale consolare che dopo aver ricevuto l'indennita' di primo stabilimento, non abbia raggiunto la nuova residenza per cause del tutto dipendenti dalla sua volonta', sara' tenuto a farne la restituzione integrale. Ma se fosse stato surragato per motivi da lui indipendenti e avesse gia' impiegato in tutto o in parte la indennita' in ispese necessarie per il suo stabilimento, il Ministero determinera' la porzione che gli si deve accordare in compenso di dette spese.
tolto: Gli ufficiali consolari che, all'entrata in vigore della presente legge, hanno gia' precepita, in qualita' di consoli generali, consoli o vice consoli capo d'ufficio, la indennita' di primo stabilimento, di cui all'articolo 10, capoverso primo, non potranno piu' conseguire, per successive destinazioni, se non quella prevista dal capoverso terzo dello stesso articolo.
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Roma, addi' 14 maggio 1894.
tolto: UMBERTO.
tolto: A. Blanc.
tolto: Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda di Tavani.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 26 GENNAIO 1902, N. 10
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1894-05-14;189~art1 · fonte del testo
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