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[1]UMBERTO I.
[2]per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato del Regno e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]All'articolo 272 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 10 febbraio 1889 n. 5921, e' sostituito il seguente:
[8]Articolo 272. Cesseranno di far parte delle spese poste a carico dei comuni e delle provincie;
[9]1. A partire dal 1° gennaio 1894, le spese relative alla ispezione delle scuole elementari e le spese delle pensioni agli allievi ed allieve delle scuole normali attualmente a carico delle provincie in forza dell'articolo 202 n. 13;
[10]2. A partire dal 1° gennaio 1895, le spese pel mobilio destinato all'uso degli uffici di prefettura e sottoprefettura, dei prefetti e sottoprefetti, e quelle ordinate dalla legge 23 dicembre 1875 n. 2839 per le indennita' di alloggio ai pretori;
[11]3. A partire dal 1° gennaio 1896, le spese di casermaggio dei reali carabinieri e delle guardie di pubblica sicurezza;
[12]4. A partire dal 1° gennaio 1897, le spese ordinate dalla legge 20 marzo 1865, allegato B, sulla pubblica sicurezza, relative al personale delle guardie di pubblica sicurezza;
[13]5. A partire dal 1° gennaio 1898, le spese ordinate dal R. decreto 6 dicembre 1875 n. 2628 sull'ordinamento giudiziario.
[14]All'atto del passaggio a carico dello Stato delle spese sopra indicate, il Governo del Re potra' acquistare in tutto od in parte il relativo materiale mobile. Le provincie e i comuni dovranno cederlo al prezzo stabilito, in caso di disaccordo tra le due parti, da un perito nominato dal presidente del tribunale al quale appartiene il capoluogo della provincia. Il pagamento di questo prezzo verra' fatto in quattro uguali annue rate, senza decorrenza d'interessi, cominciando dall'anno 1899.
[15]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[16]Data a Roma, addi' 3 luglio 1892.
[17]UMBERTO.
[18]Giolitti.
[19]Visto, Il Guardasigilli: Bonacci.
Testo in vigore dal 8 luglio 1892 al 24 luglio 1894
