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[1]E' data facolta' al Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato; 1° di coordinare in testo unico, con le disposizioni della presente legge, quelle della legge del 20 marzo 1865, Allegato A, e delle altre che l'hanno modificata;

[2]2° di delegare ai prefetti quelle facolta' ora attribuite alle amministrazioni centrali le quali verranno indicate in un elenco da approvarsi per decreto reale;

[3]3° Di provvedere alla mutazione dei distretti delle provincie di Mantova e della Venezia in circondari, e alla sostituzione dei sottoprefetti ai commissari distrettuali;

[4]4° Di pubblicare con decreto reale le disposizioni transitorie necessarie alla esecuzione della presente legge.

[5]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[6]Dato a Roma, addi' 30 dicembre 1888.

[7]UMBERTO.

[8]Crispi.

[9]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1888-12-30;5865~art90 · fonte del testo

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