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Per le elezioni dei consiglieri provinciali l'esercizio del diritto elettorato compete all'elettore in un solo comune dello stesso mandamento o della circoscrizione nella quale si nomina il consigliere provinciale, quand'anche trovisi inscritto nelle liste di piu' comuni.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2009
