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[1]I consiglieri che non intervengono ad una intera sessione ordinaria senza giustificati motivi sono dichiarati decaduti.
[2]Il deputato provinciale o l'assessore municipale che non interviene a tre sedute consecutive del rispettivo consesso, senza giustificato motivo, decade dalla carica.
[3]La decadenza e' pronunciata dai rispettivi Consigli.
[4]Il prefetto la puo' promuovere.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2009
