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[1]I sott'ufficiali e soldati del regio esercito e della regia marina non possono esercitare il diritto elettorale finche' si trovino sotto le armi.
[2]Questa disposizione si applica pure alle persone appartenenti a Corpi organizzati per servizi dello Stato, delle provincie e dei comuni.
[3]Nella formazione della lista elettorale si compilera', con le norme e guarentigie sancite per la composizione delle liste stesse, un elenco degli elettori che si trovino nelle condizioni previste dal presente articolo.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2009
