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Cessano di far parte delle spese poste a carico dei comuni e delle provincie dal 1° gennaio 1893:

  • a)le spese pel mobilio destinato all'uso degli uffizi di prefettura e sottoprefettura, dei prefetti e sotto prefetti;
  • b)le spese ordinate dal Regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2628 sull'ordinamento giudiziario;
  • c)le spese ordinate dalla legge 23 dicembre 1875, n. 2839, per le indennita' di alloggio ai pretori;
  • d)le spese ordinate dalla legge 20 marzo 1865 allegato B, sulla pubblica sicurezza, relative al personale e casermaggio delle guardie di pubblica sicurezza, come pure le spese relative alle guardie di pubblica sicurezza a cavallo, poste a carico dei comuni di Sicilia;
  • e)le spese di casermaggio dei reali carabinieri;
  • f)le spese relative alla ispezione delle scuole elementari;
  • g)le spese delle pensioni agli allievi ed alle allieve delle scuole normali attualmente a carico della provincia in forza dell'art. 174 della vigente legge n. 13.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-12-30;5865~art79 · fonte del testo

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