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Cessano di far parte delle spese poste a carico dei comuni e delle provincie dal 1° gennaio 1893:
- a)le spese pel mobilio destinato all'uso degli uffizi di prefettura e sottoprefettura, dei prefetti e sotto prefetti;
- b)le spese ordinate dal Regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2628 sull'ordinamento giudiziario;
- c)le spese ordinate dalla legge 23 dicembre 1875, n. 2839, per le indennita' di alloggio ai pretori;
- d)le spese ordinate dalla legge 20 marzo 1865 allegato B, sulla pubblica sicurezza, relative al personale e casermaggio delle guardie di pubblica sicurezza, come pure le spese relative alle guardie di pubblica sicurezza a cavallo, poste a carico dei comuni di Sicilia;
- e)le spese di casermaggio dei reali carabinieri;
- f)le spese relative alla ispezione delle scuole elementari;
- g)le spese delle pensioni agli allievi ed alle allieve delle scuole normali attualmente a carico della provincia in forza dell'art. 174 della vigente legge n. 13.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2009
