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[1]Le provincie non possono contrarre mutui:

[2]1° Se non siano deliberati dalla maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati alla provincia;

[3]2° Se non abbiano per oggetto di provvedere a spese straordinarie ed obbligatorie;

[4]3° Se non si garantisca l'ammortamento del debito, determinando i mezzi di provvedervi e quelle pel pagamento degli interessi.

[5]Sono considerali come mutui, agli effetti di quest'articolo, i contratti di appalto, pei quali sia stabilito che il pagamento sara' eseguito in piu' di cinque anni successivi con o senza interesse.

[6]Anche le deliberazioni di spese che vincolano i bilanci per oltre cinque anni debbono essere prese nel modo stabilito al n. 1 del presente articolo.

[7]Nessuna spesa facoltativa puo' essere deliberata dal Consiglio provinciale se non per gli oggetti di pubblico interesse nel territorio della provincia, e con deliberazione presa nel modo indicato al n. 1 del presente articolo.

[8]Le deliberazioni prese nelle forme indicate nel presente articolo non sono soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-12-30;5865~art78 · fonte del testo

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