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[1]Il Consiglio provinciale elegge ogni anno nel proprio seno, a maggioranza assoluta di voti, il presidente della Deputazione provinciale.
[2]Le attribuzioni affidate dalla legge al prefetto come capo della Deputazione provinciale, sono deferite al presidente della medesima.
[3]Alla elezione della Deputazione provinciale e' applicabile il disposto dell'articolo 49.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2009
