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[1]L'imposta pagata sopra titoli di rendita pubblica o pareggiata alla rendita pubblica dello Stato non viene computata nel censo, se non e' intestata almeno da cinque anni a colui che domanda l'iscrizione nelle liste.

[2]Per gli effetti di cui ai n. 1 e 2 dell'articolo precedente si richiede la data certa, che risulti da atti e contratti anteriori all'anno civile durante il quale la Giunta comunale forma o rivede le liste elettorali.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-12-30;5865~art7 · fonte del testo

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