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[1]Sono eleggibili a consiglieri provinciali tutti gli elettori iscritti, eccettuati:
[2]coloro che non essendo domiciliati nella provincia non vi possiedono beni stabili o non vi pagano imposta di ricchezza mobile; gli ecclesiastici e i ministri del culto contemplati dall'articolo 10;
[3]i funzionari cui compete la vigilanza sulla provincia e gli impiegati dei loro uffici;
[4]coloro che hanno il maneggio del denaro provinciale o liti pendenti con la provincia;
[5]coloro che hanno stipendio dalla provincia o da altre aziende o dai corpi morali sussidiati dalla provincia, non che gli impiegati contabili ed amministrativi dei comuni e delle Opere pie poste nella provincia;
[6]coloro che si trovano colpiti dalle esclusioni stabilite dall'articolo 11;
[7]coloro che direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti nell'interesse della provincia, od in societa' od imprese a scopo di lucro sovvenute in qualsiasi modo dalla provincia.
[8]I magistrati di Corte d'Appello, di Tribunale e di Pretura non possono essere eletti nel territorio nel quale esercitano la loro giurisdizione.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2009
