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Se il prefetto o sottoprefetto, entro 15 giorni dalla ricevuta di cui all'articolo 59, sospende con decreto motivato l'esecuzione della deliberazione, il decreto viene immediatamente notificato al sindaco, ed anche al prefetto, se sia emanato dal sottoprefetto.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2009
