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[1]Sono elettori, quando, abbiano le condizioni richieste ai n. 1, 2 e 3 dell'articolo 4, coloro che provino di pagare annualmente nel comune una contribuzione diretta di qualunque natura, ovvero che paghino lire 5 per tasse comunali di famiglia, di focatico, sul valore locativo, sul bestiame, sulle vetture, sui domestici, sugli esercizi e sulle rivendite.
[2]Il padre analfabeta puo' delegare il censo al figlio per renderlo elettore.
[3]Sono parimenti elettori:
[4]1° coloro che tengono a mezzadria o in affitto di qualunque specie, beni stabili colpiti da un'imposta diretta di qualsiasi natura, non minore di lire 15;
[5]2° coloro che pagano per la loro casa di abitazione e per gli opifici, magazzini o botteghe, od anche per la sola casa di abitazione ordinaria, una pigione annua non minore:
[6]nei comuni che hanno meno di 1,000 abitanti, di lire 20 in quelli da 1,000 a 2,500 abitanti, di lire 50;
[7]in quelli da 2,500 a 10,000 abitanti, di lire 100;
[8]in quelli da 10,000 a 50,000 abitanti, di lire 130;
[9]in quelli da 50,000 a 150,000 abitanti, di lire 160;
[10]in quelli superiori ai 150,000 abitanti, di lire 200.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2009
