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[1]II sindaco prima di entrare in funzioni, presta dinanzi al prefetto il giuramento di essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato, e di adempiere le sue funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria.

[2]Il sindaco, che ricusa di giurare puramente e semplicemente nei termini prescritti dal presente articolo, o che non giuri entro il termine d'un mese dalla comunicazione della elezione o della nomina, salvo il caso di legittimo impedimento, s'intende decaduto dall'ufficio.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-12-30;5865~art56 · fonte del testo

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