Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]II sindaco prima di entrare in funzioni, presta dinanzi al prefetto il giuramento di essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato, e di adempiere le sue funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria.
[2]Il sindaco, che ricusa di giurare puramente e semplicemente nei termini prescritti dal presente articolo, o che non giuri entro il termine d'un mese dalla comunicazione della elezione o della nomina, salvo il caso di legittimo impedimento, s'intende decaduto dall'ufficio.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2009
