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[1]Sono equiparati ai cittadini dello Stato per lo esercizio del diritto contemplato nel presente articolo, i cittadini delle altre provincie italiane, quand'anche manchino della naturalita'.
[2]Sono elettori coloro che, in virtu' della legge elettorale politica del 24 settembre 1882, n. 999, trovansi inscritti nelle liste elettorali politiche e che potranno esservi inscritti in virtu' dell'articolo 2 della legge stessa.
[3]Gli elettori di cui al presente articolo possono esercitare il loro diritto solamente nel comune dove hanno il domicilio civile.
[4]Quando abbiano trasferito il loro domicilio o la loro residenza in altro comune, e vi abbiano mantenuto l'uno o l'altra per lo spazio almeno di un anno, possono, dopo questo termine, chiedere al sindaco del comune dove sono stabiliti, che ivi sia riconosciuto il loro domicilio agli effetti del presente articolo. A tale domanda deve essere unita la prova che il richiedente ha rinunziato al precedente domicilio con dichiarazione fatta al sindaco del comune che abbandona.
[5]La domanda deve essere presentata prima della revisione annuale delle liste elettorali.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2009
