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[1]Il Consiglio comunale elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta di voti, gli assessori che debbono comporre la Giunta comunale. Se dopo due votazioni consecutive nessuno dei candidati ha riportata la maggioranza assoluta di voti, il Consiglio procede al ballottaggio fra i candidati che hanno riportato maggior numero di voti nella seconda votazione.

[2]Gli assessori si rinnovano ogni anno per meta'; quelli che escono d'ufficio al termine dell'anno sono sempre rieleggibili.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-12-30;5865~art49 · fonte del testo

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