Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]La convocazione dei consiglieri deve essere fatta dal sindaco con avvisi scritti da consegnarsi a domicilio.
[2]La consegna dovra' risultare da dichiarazione del messo comunale.
[3]L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni e per le altre sessioni, almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.
[4]Tuttavia, nei casi d'urgenza, basta che l'avviso, col relativo elenco, sia consegnato 24 ore prima; ma in questo caso quante volte la maggioranza dei consiglieri presenti lo richiegga, ogni deliberazione puo' essere differita al giorno seguente.
[5]Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri gia' iscritti nell'ordine del giorno di una determinata seduta.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2009
