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[1]Chiunque, trovandosi privato o sospeso dall'esercizio elettorale, e assumendo il nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, ovvero chi da' il voto in piu' sezioni elettorali, e' punito con la detenzione estensibile a sei mesi e con multa estensibile a lire 500.
[2]Chi nel corso delle operazioni elettorali e prima della chiusura definitiva del verbale, e' sorpreso in atto di sottrarre, aggiungere o sostituire schede, o di alterarne il contenuto, o di leggere fraudolentemente nomi diversi da quelli che vi sono scritti, od in qualsiasi altro modo falsifica i risultati della votazione, e' punito con la detenzione da tre mesi ad un anno e con multa da lire 100 a 1000.
[3]E' punito con le stesse pene chi altera, sottrae, aggiunge o sostituisce le schede di cui agli articoli 24 e 25.
[4]Se il colpevole fa parte dell'ufficio elettorale la pena e' elevata al doppio.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2009
