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[1]Chiunque, senza diritto, s'introduce durante le operazioni elettorali nel luogo dell'adunanza, e' punito con ammenda estensibile a lire 100, e col doppio di questa ammenda chi s'introduce armato nella sala elettorale, ancorche' sia elettore o membro dell'ufficio.

[2]Con la stessa pena della ammenda, estensibile a lire 200, e' punito chi, nella sala dove si fa la elezione, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se, richiamato all'ordine dal presidente, non obbedisce.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-12-30;5865~art42 · fonte del testo

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