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[1]Chiunque, senza diritto, s'introduce durante le operazioni elettorali nel luogo dell'adunanza, e' punito con ammenda estensibile a lire 100, e col doppio di questa ammenda chi s'introduce armato nella sala elettorale, ancorche' sia elettore o membro dell'ufficio.
[2]Con la stessa pena della ammenda, estensibile a lire 200, e' punito chi, nella sala dove si fa la elezione, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se, richiamato all'ordine dal presidente, non obbedisce.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2009
