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Chiunque con violenze, o vie di fatto, o con tumulti, attruppamenti, invasioni nei locali destinati ad operazioni elettorali, clamori sediziosi, con oltraggi ai membri dell'ufficio nell'atto delle elezioni, ovvero rovesciando, sottraendo l'urna elettorale, con la dispersione delle schede o con altri mezzi egualmente efficaci, impedisce il libero esercizio dei diritti elettorali o turba la liberta' del voto, e' punito con la detenzione da tre mesi ad un anno, e con una multa estensibile a lire 2000.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2009
