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[1]I pubblici ufficiali, impiegati, agenti o incaricati di una pubblica amministrazione, i quali, abusando delle loro funzioni, direttamente o col mezzo di istruzioni date alle persone loro dipendenti in via gerarchica, si adoperano a vincolare i suffragi degli elettori, a favore o in pregiudizio di determinate candidature, o ad indurli all'astensione, sono puniti con multa di lire 500 a 1000 o, secondo la gravita' delle circostanze, ccn la detenzione da tre mesi ad un anno.
[2]La predetta multa, o la detenzione, si applica ai ministri di un culto che si adoperano a vincolare i voti degli elettori a favore o in pregiudizio di determinate candidature, o ad indurli alla astensione, con allocuzioni o discorsi in luoghi destinati al culto, o in riunioni di carattere religioso, e con promesse o minaccie spirituali, o con le istruzioni sopraindicate.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2009
