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[1]Chiunque usi minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, di notevole danno o della privazione di una utilita' per costringerlo a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dallo esercitare il diritto elettorale, o con notizie da lui conosciute false, o con raggiri od artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la liberta' degli elettori, esercita pressione per costringerli a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dall'esercitare il diritto elettorale, e' punito con la pena della multa fino a lire 500, e nei casi piu' gravi con la detenzione sino a tre mesi.

[2]Alle pressioni nel nome collettivo di classi, di persone, di associazioni, e' applicato il massimo della pena.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-12-30;5865~art39 · fonte del testo

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