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[1]Chiunque per ottenere a proprio od altrui vantaggio il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra danaro, valori, impieghi pubblici o privati, o qualunque altra utilita' ad uno o piu' elettori, o per accordo con essi ad altre persone, e' punito con la detenzione estensibile a sei mesi e con multa estensibile a lire 1000.

[2]L'elettore che per dare o negare il voto elettorale, o per astenersi dal votare, ha accettato le offerte o promesse o ha ricevuto danaro o altra utilita', e' punito con la pena medesima.

[3]Sono considerati mezzi di corruzione anche le indennita' pecuniarie date all'elettore per spese di viaggio, di soggiorno, o il pagamento di cibo e bevande ad elettori, o di rimunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali; ma la pena viene, in tal caso, ridotta alla meta'.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-12-30;5865~art38 · fonte del testo

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