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[1]Chiunque, attribuendosi falsamente una qualita' od un censo, o facendo scientemente uso di documenti falsi o simulati, o con false dichiarazioni, o con qualsiasi artifizio atto a ingannare, ottiene o per se' o per altri la iscrizione nelle liste elettorali, ovvero la indebita cancellazione dalle liste di uno o piu' elettori, e' punito con la detenzione da uno a tre mesi o con una multa da lire 100 a 1000.
[2]La stessa pena e' applicata, ma non mai nel minimo grado, ad ogni persona rivestita di pubblica qualita', che scientemente opera la indebita iscrizione o cancellazione.
[3]Con la pena medesima e' punita ogni alterazione, sottrazione o rifiuto di comunicazione delle liste elettorali per l'uso prescritto dalla legge.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2009
