Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque, attribuendosi falsamente una qualita' od un censo, o facendo scientemente uso di documenti falsi o simulati, o con false dichiarazioni, o con qualsiasi artifizio atto a ingannare, ottiene o per se' o per altri la iscrizione nelle liste elettorali, ovvero la indebita cancellazione dalle liste di uno o piu' elettori, e' punito con la detenzione da uno a tre mesi o con una multa da lire 100 a 1000.

[2]La stessa pena e' applicata, ma non mai nel minimo grado, ad ogni persona rivestita di pubblica qualita', che scientemente opera la indebita iscrizione o cancellazione.

[3]Con la pena medesima e' punita ogni alterazione, sottrazione o rifiuto di comunicazione delle liste elettorali per l'uso prescritto dalla legge.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-12-30;5865~art37 · fonte del testo

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