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Il Consiglio comunale, la Giunta provinciale amministrativa, la Corte d'appello ed il Consiglio di Stato, quando accolgono i reclami loro presentati, correggono, secondo i casi, il risultato delle elezioni, e sostituiscono ai condidati illegalmente proclamati, coloro che hanno il diritto di esserlo.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2009
