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[1]Contro le operazioni elettorali e' ammesso il ricorso entro un mese dalla proclamazione degli eletti.
[2]Sui ricorsi pronuncia in prima sede il Consiglio comunale operazioni tanto per le questioni di eleggibilita', quanto per le operazioni elettorali.
[3]Il ricorso deve entro i tre giorni, per cura di chi l'ha proposto, essere notificato giudiziariamente alla parte che puo' avervi interesse, la quale avra' 10 giorni per rispondere.
[4]Il sindaco notifichera' entro cinque giorni all'interessato la decisone presa dal Consiglio.
[5]Contro la decisione del Consiglio e' ammesso, entro il mese dalla notificazione della decisione, reclamo alla Giunta provinciale amministrativa.
[6]Il reclamo, a cura di chi l'ha proposto, deve essere notificato giudiziariamente, nel termine di 5 giorni, alla parte che vi ha interesse, la quale avra' 10 giorni per rispondere.
[7]Se le controversie riguardano questioni di eleggibilita', contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa e' ammesso il ricorso alla Corte d'appello a norma degli articoli 37, 38 e 39 della legge elettorale politica del 24 settembre 1882.
[8]Se le controversie riguardano le operazioni elettorali e' ammesso il ricorso al Consiglio di Stato.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2009
