Art. 31 — null
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[1]Un esemplare autentico dei verbali viene depositato nella segreteria del comune.
[2]Nella stessa segreteria sono depositate per otto giorni, con diritto ad ogni elettore di prenderne conoscenza, le liste elettorali delle sezioni che contengono il riscontro dei voti.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2009
