Art. 30 — null
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[1]Nel verbale, da estendersi in doppio originale, deve farsi menzione di tutti i reclami avvenuti, delle proteste fatte, e delle decisioni motivate profferite dall'ufficio, da annettersi al verbale.
[2]Le schede nulle, le bianche, le contestate, in qualsiasi modo e per qualsivoglia causa, quelle contenenti nomi ritenuti non scritti, le carte relative ai reclami, e le proteste scritte devono essere vidimate almeno da tre dei componenti l'ufficio, ed annesse al verbale.
[3]Tutte le altre schede devono essere numerate e chiuse in una busta suggellata, da unirsi al verbale, firmata dal presidente e dal segretario.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2009
