Art. 29 — null
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[1]1° le schede nelle quali l'elettore si e' fatto conoscere od ha scritto altre indicazioni, oltre quelle di cui all'art. 25;
[2]2° quelle che portano o contengono segni che possono ritenersi destinati a far conoscere il votante.
[3]Si hanno come non scritti i nomi che non portano sufficiente indicazione delle persone alle quali e' dato il voto; come pure gli ultimi nomi eccedenti il numero dei consiglieri da eleggersi. In entrambi i casi la scheda restera' valida nelle altre parti.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2009
