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[1]Quando il numero dei consiglieri da eleggere non ecceda i 20, e gli elettori che votarono nella sezione non eccedano il numero di 200, lo scrutinio delle schede deve intraprendersi immediatamente, e deve essere condotto a termine senza interruzione.
[2]Quando, per il numero dei consiglieri da eleggere o per il numero dei votanti, l'Ufficio non possa condurre a termine immediatamente lo scrutinio delle schede, il presidente dovra' sigillare l'urna ed egli e gli altri membri dell'Ufficio dovranno apporre le proprie firme sulla carta che chiude l'urna. Le operazioni non possono essere sospese piu' di una volta, e la sospensione non deve durare piu' di 12 ore.
[3]Il presidente indica al pubblico l'ora in cui l'urna sara' riaperta, e nella quale le operazioni saranno riprese.
[4]La mancanza di suggellazione dell'urna, della firma del presidente sulla carta che chiude l'urna, come pure l'omessa indicazione dell'ora in cui le operazioni saranno ricominciate, o la ripresa in ora diversa da quella annunziata, producono la nullita' delle operazioni.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2009
