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[1]Compiute le operazioni, di cui agli articoli precedenti, e trascorse le ore rispettivamente indicate, il presidente dichiara chiusa la votazione: apre quindi l'urna, riscontra il numero delle schede deposte dai votanti, ne fa segnare il numero nel processo verbale, e le ripone nell'urna.
[2]Uno degli scrutatori piglia successivamente ciascuna scheda, la spiega, la consegna al presidente, che ne da' lettura ad alta voce, e la fa passare, secondo i casi, allo scrutatore eletto con minor numero di voti, o al piu' giovane di eta'.
[3]Gli altri scrutatori notano ed il segretario rende contemporaneamente pubblico il numero dei voti che ciascun candidato va riportando durante lo spoglio delle schede.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2009
