Art. 26 — null
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Tuttavia non puo', egualmente a pena di nullita', essere chiusa, se non sono trascorse almeno tre ore dalla fine dell'appello; e anche dopo le tre ore non sara' chiusa, prima che tutti gli elettori presenti nell'aula abbiano potuto votare.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2009
